argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 269 del 2003, hanno obbligo di iscriversi alla cosiddetta gestione dell’Inps per i commercianti solo i produttori assicurativi del terzo e del quarto gruppo degli artt. 5 e 6 del contratto collettivo di diritto corporativo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Ai fini dell’identificazione dei produttori del quarto gruppo rispetto a quelli del quinto, rilevano il fatto che il produttore operi in una zona determinata, anche se non in esclusiva, abbia il diritto di procurare affari (e di non limitarsi a semplici segnalazioni) e il potere di sottoscrivere le proposte di contratto di assicurazione, mentre non è decisivo il fatto che esista la cosiddetta lettera di autorizzazione, la cui presenza di per sé non esclude l’appartenenza del produttore al quinto gruppo.
» visualizza: il documento (Cass. 10 gennaio 2019, n. 421)Articoli Correlati: produttori assicurativi - regime previdenziale
La sentenza è coerente con quella Cass. 24 gennaio 2018, n. 2768, con quella App. Torino 25 settembre 2017, con quella App. Trieste 10 ottobre 2016 e con quella App. Palermo 3 gennaio 2017. La decisione è di segno opposto a quella App. Trento 24 marzo 2016. In particolare, la sentenza di legittimità sottolinea l’impossibilità di una applicazione analogica del contratto collettivo corporativo. A tale riguardo, v. Gragnoli, L’interpretazione di un contratto collettivo corporativo e il regime previdenziale dei produttori assicurativi, nota a App. Trento 24 marzo 2016 e App. Trieste 10 ottobre 2016, in Dir. rel. ind., 2017, 813 – 825.