argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 269 del 2003, hanno obbligo di iscriversi alla cosiddetta gestione dell’Inps per i commercianti solo i produttori assicurativi del terzo e del quarto gruppo degli artt. 5 e 6 del contratto collettivo di diritto corporativo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Ai fini dell’identificazione dei produttori del quarto gruppo rispetto a quelli del quinto, rilevano il fatto che il produttore operi in una zona determinata, anche se non in esclusiva, abbia il diritto di procurare affari (e di non limitarsi a semplici segnalazioni) e il potere di sottoscrivere le proposte di contratto di assicurazione, mentre non è decisivo il fatto che esista la cosiddetta lettera di autorizzazione, la cui presenza di per sé non esclude l’appartenenza del produttore al quinto gruppo.
» visualizza: il documento (App. Roma 26 febbraio 2019. )Articoli Correlati: iscrizione gestione separata INPS - produttori assicurativi
La sentenza è coerente con quella Cass. 10 gennaio 2019, n. 421, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.