argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’impugnazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 può essere proposta in modo efficace dal difensore in nome e per conto del lavoratore, previa procura, senza che il suddetto rappresentante avvia l’onere di comunicarla, nel termine del citato art. 6, salva la richiesta del datore di lavoro ai sensi dell’art. 1393 cod. civ.. L’anteriorità della procura rispetto all’atto di impugnazione può essere dimostrata in giudizio con ogni mezzo (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 1 febbraio 2019, n. 3139)Articoli Correlati: impugnazione stragiudiziale del licenziamento - procura
La sentenza opta per la soluzione più estensiva e ragionevole (nello stesso senso, v. Cass. 18 maggio 2012, n. 7866). Nello stesso senso, si è detto, “in caso di impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del difensore del lavoratore licenziato, l'anteriorità della procura, che può essere dimostrata con ogni mezzo, deve essere documentata al datore di lavoro solo ove questi ne faccia richiesta” (v. Cass. 10 febbraio 2017, n. 3634).