Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/05/2019 - La conservazione dello status di lavoratore

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 7, paragrafo 1, lett. a), e paragrafo 3, lett. c), della direttiva 2004 / 38 / Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare con libertà nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso per cui un cittadino di uno Stato membro conservi la qualità di lavoratore ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. a), di tale direttiva, in virtù dell’attività da lui esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare lavoro. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del principio di parità di trattamento sancito all’art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004 / 38, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, se del caso, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante (principi di diritto ricavati dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte Giust., terza sezione, 11 aprile 2019, C–483/2017) scarica file

Articoli Correlati: lavoratore subordinato - disoccupazione volontaria - conservazione dello status ai fini previdenziali

La decisione è molto importante e discutibile, poiché identifica e tutela il cosiddetto status di lavoratore, alla stregua del diritto comunitario, precisando come tale status sopravviverebbe all’estinzione del rapporto di lavoro, ferma la devoluzione dell’ordinamento nazionale di attribuire il diritto a prestazioni di previdenza sociale o a prestazioni previdenziali.