argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Una prestazione come l’indennità di riabilitazione prevista dalla disciplina austriaca costituisce una prestazione di malattia, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lett. a), del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012. Il regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a una situazione in cui a una persona non più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine, dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa e avere trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggiore parte dei suoi periodi assicurativi, sia negato dall’ente competente del suo Stato membro di origine il beneficio di una prestazione come l’indennità di riabilitazione, poiché a tale persona si applica non la legislazione di detto Stato, ma quella dello Stato membro di residenza (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 5 marzo 2020, C. – n. 135 del 2019, Pensionverischerungsanstalt vs. Signora CW)Articoli Correlati: indennità di riabilitazione - previdenza
Una cittadina austriaca si è trasferita in Germania. Si è discusso avanti alla Suprema Corte austriaca dell’indennità di riabilitazione, non più versata secondo la disciplina austriaca. La sentenza ha equiparato la prestazione a quella di malattia, con il conseguente obbligo di riconoscimento della prestazione nell’ambito del sistema di sicurezza sociale tedesco.