Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

15/12/2025 - L’Equo compenso del giornalista.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

La prestazione giornalistica si inserisce nel più ampio contesto del settore dell’informazione la cui filiera si basa sostanzialmente su 3 pilastri fondamentali ovvero le agenzie di stampa, i giornali e le rassegne stampa e in particolare: le agenzie di stampa si occupano di raccogliere informazioni per fornirle in abbonamento ai quotidiani; i giornali stampano le notizie raccolte dalle agenzie di stampa2; le rassegne stampa selezionano gli articoli e le forniscono ai loro clienti rendendo così un servizio. In Italia la regola di riferimento è contenuta del Legge 22 aprile 1941 n. 633 c.d. Legge sul Dritto di Autore che: all’art. 3 inserisce i giornali tra le opere collettive tutelabili dal punto di vista del diritto di autore1 ; all’art. 101 sancisce che la riproduzione di notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte e qualifica come illecita: la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia; la riproduzione sistematica di informazioni o notizie pubblicate o radiodiffuse, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione. E’pacifico che l’autore dell’opera abbia il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzare economicamente l’opera e, riguardo all’opera collettiva, è considerato autore della stessa chi “organizza e dirige la creazione dell’opera stessa” ma, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa senza pregiudizio per l’autore. Pertanto: è l’autore del contenuto giornalistico che crea l’opera dell’ingegno ad essere titolare del diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di sfruttarla economicamente; il giornale riceve tutela a livello collettivo quale creazione autonoma senza pregiudizio dei diritti d’autore sui singoli contributi che la compongono e viene individuato nell’editore il soggetto che ha diritto di utilizzare economicamente l’opera collettiva5 e, in quanto tale, è anche titolare della facoltà di consentire. mediante la cessione dei relativi diritti, o impedire a terzi la riproduzione delle sue parti.

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Keywords: equo compenso - giornalista - opere di autore - creatività - legge sul diritto di autore

di Avv. Lidia Porzio

L’attività di rassegna stampa la fase   precedente alla   Direttiva Comunitaria Direttiva (UE) 2019/790 In merito [continua ..]