argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Nel nuovo ecosistema del lavoro digitale, l’intelligenza artificiale ha assunto un ruolo centrale nei processi di selezione del personale. Tuttavia, dietro l’apparente efficienza si celano rischi giuridici rilevanti: bias algoritmici, discriminazioni indirette e responsabilità datoriale. Il presente contributo analizza il quadro normativo nazionale ed europeo, con riferimento alla giurisprudenza disponibile, e le implicazioni etiche e organizzative di un potere decisionale delegato alla macchina. Si propone una riflessione sulla necessità di una governance algoritmica fondata su trasparenza, vigilanza e rispetto della persona.
» visualizza: il documento (nota di aggiornamento)Keywords: Bias algoritmico - Selezione automatizzata - Governance digitale - Responsabilità datoriale
di Avv. Aldo Andrea Presutto
Nel silenzio dei processi automatizzati si gioca oggi il destino delle scelte umane, e forse anche quello della giustizia, che non può più restare spettatrice di fronte a una macchina chiamata a decidere ciò che un tempo era prerogativa dello sguardo umano.
Nel nuovo mondo del lavoro, la selezione non avviene più tra le mani di un direttore del personale, ma nel cuore di un software. Un clic, un responso, una carriera che nasce o si spegne. Senza parola, senza volto. Eppure, dietro quell’apparente imparzialità si nasconde un rischio antico, che il diritto conosce bene: la discriminazione. Cambia la forma, non la sostanza. Perché l’algoritmo non è neutro. Non lo è mai. È plasmato dai dati che lo hanno educato, da storie aziendali intrise di consuetudini, preferenze, pregiudizi. Se il passato ha favorito uomini, giovani, laureati di certe università, residenti di certe regioni, il futuro che l’algoritmo costruisce non potrà che replicare quel disegno, con l’esattezza fredda di un calcolo e la cecità di un automatismo.
Così nasce il bias algoritmico: una deviazione sottile, capace di trasformarsi in criterio di esclusione. Nessuno l’ha voluta, ma tutti la subiscono.
Il diritto non guarda all’intenzione, ma all’effetto. E se l’effetto è discriminatorio, la responsabilità permane. Nessuna macchina decide mai davvero da sola: chi la utilizza ne diventa artefice e garante. Il datore di lavoro che affida la selezione a un algoritmo non si libera del suo compito, lo moltiplica. Al potere di scegliere si aggiunge il dovere di vigilare: vigilare sullo strumento, sul processo, sui risultati.
Ogni algoritmo inserito in un processo decisionale diventa parte integrante dell’organizzazione. L’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori vieta ogni forma di discriminazione, anche indiretta, anche invisibile, anche digitale. Questo dovere di vigilanza si intreccia con i principi di buona fede e correttezza, che permeano l’intero ordinamento, imponendo che ogni scelta, anche tecnologica, sia guidata da lealtà, trasparenza e rispetto della persona.
L’Europa ribadisce questo principio. L’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela la vita privata e professionale dall’opacità dei trattamenti automatizzati. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’articolo 21, vieta ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta. L’AI Act (Direttiva 2024/1689) colloca i sistemi di intelligenza artificiale per il reclutamento tra quelli ad alto rischio, imponendo obblighi di trasparenza, supervisione umana e valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.
In Italia, il Disegno di Legge 1146 del 2025 recepisce tali principi, introducendo obblighi di audit algoritmico, responsabilità datoriale e informativa verso i candidati. La persona non è un numero, il curriculum non è un algoritmo: è una storia che chiede di essere letta con occhi giusti, non con lenti distorte.
Quando un software esclude sistematicamente categorie di candidati, il principio è chiaro: l’adozione di strumenti automatizzati non esonera il datore dal dovere di controllo e verifica, né dalla responsabilità per effetti discriminatori, anche se non intenzionali. L’algoritmo partecipa della responsabilità organizzativa, e l’eventuale contributo del fornitore, integrato nel processo decisionale, può condividere tale responsabilità. Nel diritto del lavoro contemporaneo non esistono più zone d’ombra: ogni anello della catena decisionale deve rendere conto delle proprie scelte.
La dottrina più avvertita sottolinea che l’algoritmo non delinque, ma può far delinquere. Se il bias nasce dall’assenza di controllo, dall’opacità dei dati, dall’inerzia organizzativa, non si tratta di errore tecnico, ma di colpa di organizzazione. Chi non verifica, chi non misura l’equità, chi non pretende spiegazioni tradisce la diligenza dovuta (art. 2087 c.c.) e l’art. 3 Cost., che vieta diseguaglianze mascherate da innovazione.
Governare l’algoritmo significa reclamare il diritto alla trasparenza, alla tracciabilità, alla motivazione: senza motivazione non vi è controllo, e senza controllo non vi è giustizia. Un algoritmo che decide senza spiegare è un giudice che parla senza verbo.
La via non è l’abbandono della tecnologia, ma la sua gestione consapevole. Occorre formare una cultura della vigilanza algoritmica, una governance che integri audit periodici, clausole contrattuali di trasparenza, informazione ai candidati e revisione umana sostanziale. Solo l’uomo può correggere la macchina, e solo il diritto può correggere l’uomo.
L’intelligenza artificiale non è nemica del diritto: è lo specchio delle nostre scelte. Restituisce ciò che siamo e ciò che abbiamo trascurato. Se i dati del passato contengono pregiudizio, il futuro rischia di replicarlo con precisione matematica.
Il diritto non può essere servo della tecnica, ma architetto del suo senso. La legalità non si automatizza: si costruisce nel dialogo quotidiano tra norma e coscienza. Nel regno dell’algoritmo, la vera modernità non è cedere alla macchina, ma governarla con misura. Solo dove c’è misura può esserci giustizia, e solo dove c’è giustizia può dirsi davvero umano il progresso.