Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

23/07/2025 - Le nuove misure urgenti a sostegno dei comparti produttivi previste dal decreto legge n. 95 del 2025.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

“Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, nonché “interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, oltre che “ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese”, sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del giorno 26 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, recante, appunto, “misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”, in vigore dal giorno 27 giugno 2025.

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Keywords: ammortizzatori sociali e risoluzione dei rapporti - cassa integrazione straordinaria - esonero contributivo - cessione di azienda - cessazione dell’attività produttiva

di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le nuove “misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.

 

Il capo II del decreto legge n. 92 del 2025 introduce “misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali”.

In primo luogo, è previsto un “esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa” (art. 6). Nel dettaglio, i datori di lavoro che, per l’anno 2025, ottengano l’autorizzazione a fruire delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria dell’undicesimo comma bis dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (spettanti alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’art. 27 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale del primo comma dell’art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 148 del 2015 per tutto il periodo di godimento. Tuttavia, l’esonero non spetta e, comunque, il suo godimento si interrompe in caso di attivazione di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991.

Poi, sono previste alcune “misure” a sostegno dei lavoratori (artt. 7 e 8).

In particolare, i lavoratori di imprese appartenenti a gruppi di imprese che occupino, sul territorio italiano, un numero di dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità e che, al giorno 27 giugno 2025, abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché con i Ministeri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione, possono fruire, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per un ulteriore periodo sino al giorno 31 dicembre 2027. Inoltre, per ciascuno di tali lavoratori, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere prevista sino al cento per cento nell’arco dell’intero periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale in deroga (primo comma dell’art. 7).

Del pari, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, i lavoratori coinvolti in cessioni di azienda o in cessazioni dell’attività produttiva possono beneficiare, per l’anno 2025, delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, qualora, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale (primo comma dell’art. 8, il quale ha introdotto il primo comma ter all’art. 44 del decreto legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018). Tuttavia, il lavoratore decade dal trattamento qualora: a) rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del venti per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza (primo comma dell’art. 8, che ha introdotto il primo comma quater all’art. 44 del decreto legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018). Quanto precede, nella ipotesi in cui le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore o, comunque, raggiungibile mediamente in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici (primo comma dell’art. 8, che ha introdotto il primo comma quinquies all’art. 44 del decreto legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018).

 

  1. Considerazioni finali.

 

Il decreto legge è in attesa di essere convertito in legge, con eventuali modificazioni.

Inoltre, entro sessanta giorni dalla data del 27 giugno 2025, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovrà adottare un decreto che definisca le modalità operative con cui le imprese comunicheranno l’elenco dei lavoratori interessati, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per la inclusione sociale e lavorativa (c. d. Siisl).