argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del giorno 2 marzo 2024, è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore sempre dal giorno 2 marzo 2024. Il decreto legge n. 19 del 2024 prevede svariate disposizioni urgenti volte ad attuare il c. d. Pnrr, comprese quelle riguardanti il “rafforzamento della capacità amministrativa” (art. 8), “il reclutamento dei docenti” (art. 14), il personale del comparto della giustizia (art. 22), gli “incentivi per gli ufficiali giudiziari” (art. 23) e il “reclutamento di magistrati tributari” (art. 24), nonché le “modifiche al codice dell’amministrazione digitale” (art. 20). Dal punto di vista giuslavoristico, oltre alle “disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura” (art. 7), rilevanti sono le nuove norme in materia di appalto, di somministrazione e di distacco e di regolare versamento della contribuzione (capo VIII), volte alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare e alla lotta contro le violazioni in ambito contributivo.
» visualizza: il documento (decreto legge 2 marzo 2024, n. 19)Articoli Correlati: lavoro irregolare - lavoro nero - somministrazione fraudolenta - evasione contributiva - lista di conformità
di Avv. Valentina Zaccarelli
Il capo VIII del decreto legge n. 19 del 2024 prevede “disposizioni urgenti in materia di lavoro”.
In particolare, l’art. 29 del citato decreto legge si occupa di “prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, intervenendo su molteplici atti legislativi, quali la legge n. 296 del 2006 (cosiddetta legge finanziaria per l’anno 2007), il decreto legislativo n. 276 del 2003, la legge n. 145 del 2018 (cosiddetta legge di bilancio per l’anno 2019), il decreto legislativo n. 81 del 2015, la legge n. 197 del 2022 (cosiddetta legge di bilancio per l’anno 2023) e il decreto legislativo n. 81 del 2008.
In primo luogo, è stato integrato il 1175esimo comma dell’articolo unico della legge n. 296 del 2007, il quale oggi così prevede: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Inoltre, è stato aggiunto il comma 1175 bis, secondo cui “resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
Si tratta della disciplina in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cosiddetto Durc), la quale, in ragione delle modificazioni apportate dal decreto legge n. 19 del 2024, subisce un importante irrigidimento. Infatti, oggi, per ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, non è più sufficiente essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Inps, ma è necessario anche non avere commesso alcuna violazione in materia di lavoro e di legislazione sociale, nonché in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Fermo il fatto che il concetto di “violazioni” pare essere alquanto generico, occorrerà attendere le specificazioni contenute nell’apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per altro verso, è stato superato l’orientamento dell’Inps secondo cui il diritto ai benefici normativi e contributivi veniva meno anche in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi. Pertanto, oggi, la regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nei termini prescritti dagli organi di vigilanza permette di fruire dei benefici normativi e contributivi.
Vieppiù, è stato calmierato il regime sanzionatorio, poiché, oggi, in caso di violazioni non regolarizzabili, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Due sono le norme del decreto legislativo n. 276 del 2003 oggetto di riforma da parte dell’art. 29 del decreto legge n. 19 del 2024: l’art. 18 e l’art. 29.
Con riguardo all’art. 18, è stato inasprito e ampliato il regime sanzionatorio, altresì ripristinando la pena dell’arresto e dell’ammenda in caso di esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e di selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, pena applicata anche all’utilizzatore.
La pena dell’arresto e dell’ammenda è applicata anche al somministratore e all’utilizzatore in caso di appalto non genuino e di distacco privo dei necessari requisiti, nonché in caso di somministrazione “posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore” (cosiddetta somministrazione fraudolenta).
Tali nuove disposizioni sembrano comportare un … eccesso di sanzioni, il quale era già stato previsto in passato, senza, tuttavia, riuscire a scongiurare le piaghe del lavoro sommerso e delle morti sul lavoro.
Con riferimento all’art. 29, è stato prescritto che “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” (primo comma bis dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come introdotto dalla lettera a dal secondo comma dell’art. 29 del decreto legge n. 19 del 2024).
È la prima volta che il legislatore modifica il riferimento normativo: non più le associazioni sindacali maggiormente o comparativamente più rappresentative, ma il “settore”.
Tuttavia, la nuova disposizione presenta alcune criticità, sia dal punto di vista lessicale, sia dal punto di vista sistematico. Infatti, l’ambito di applicazione dovrebbe essere “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”; ma che cosa accade in caso di subappalto, qualora questo ultimo abbia a oggetto un’attività diversa da quella dell’appalto? È ragionevole ritenere che si tratti di una mera dimenticanza del legislatore e che l’attività di riferimento sia anche quella del subappalto. Comunque, la nuova disposizione pare tenere poco conto del fatto che oggi il sistema economico italiano è fondato sul sistema degli appalti e dei subappalti, con conseguente eventuale stortura del sistema medesimo.
Sempre con riguardo all’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, è stato stabilito che il regime di responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore “si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5 bis” (secondo periodo del secondo comma dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come introdotto dalla lettera b del secondo comma dell’art. 29 del decreto legge n. 19 del 2024).
È la prima volta che il legislatore estende il regime di responsabilità solidale a istituti diversi dall’appalto, quali la somministrazione illecita di manodopera, l’appalto non genuino e il distacco privo dei necessari requisiti.
Un ulteriore aggravio del regime sanzionatorio è stato previsto con riferimento al 445esimo comma dell’articolo unico della legge n. 145 del 2018. Nel dettaglio, la sanzione per il cosiddetto lavoro nero è stata aumentata del trenta per cento, mentre la sanzione per l’esercizio abusivo dell’attività si somministrazione di lavoro è stata incrementata del venti per cento.
Ancora, è stato abrogato l’art. 38 bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 (“somministrazione fraudolenta”), secondo cui, “ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.
Con riferimento alla legge n. 197 del 2022, il 354esimo comma dell’articolo unico è stato così sostituito: “in caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
L’art. 29 del decreto legge n. 19 del 2024 introduce anche alcune interessanti disposizioni in materia di controlli ispettivi. Nel dettaglio, “all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016 / 679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8”, comma secondo cui “i datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”. “In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla «Lista di conformità INL»”.
In altre parole, è stato istituito un sistema tale per cui, qualora all’esito di accertamenti ispettivi non siano riscontrate violazioni o irregolarità, il datore di lavoro ottiene il rilascio da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro di un attestato e la iscrizione in un’ apposita “lista di conformità”, potendo beneficiare di un … premio, quale la salvaguardia da ulteriori verifiche per un periodo di dodici mesi dalla iscrizione nella predetta lista, fatte salve rilevanti eccezioni. In altre parole, sembra essere una tutela più formale che sostanziale.
Ulteriori disposizioni dell’art. 29 del decreto legge n. 276 del 2003 riguardano gli appalti pubblici e privati (commi dal decimo al quattordicesimo).
Infine, l’art. 29 del decreto legge n. 19 del 2024 prevede un incentivo volto a “promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente”: un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico per la durata massima di ventiquattro mesi e nel limite massimo di €. 3.000 (fermo il limite massimo di spesa) in favore dei datori di lavoro domestico che assumano o trasformino a tempo indeterminato contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani di età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari della indennità di accompagnamento. Ciò “a decorrere dalla data che sarà comunicata dall’Inps a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027”. In ogni caso, “il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a €. 6.000”. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia a oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui ai numeri da uno a cinque del secondo periodo del terzo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971.
Da ultimo, l’art. 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, oggi rubricato “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, è stato così sostituito: “1. A fare data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) (vale a dire, nei cantieri edili e di ingegneria civile, n. d. r.). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente: a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’'impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc); e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr); f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf). 2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro. 3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. 4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo: a) accertamento delle violazioni di cui all’allegato I: dieci crediti; b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’allegato XI: sette crediti; c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti; d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 1) la morte: venti crediti; 2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti; 3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti. 5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti. 6. L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti. 7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. 9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. 11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Si tratta del sistema di qualificazione dei datori di lavoro mediante la cosiddetta patente a punti, tanto sollecitata dalle associazioni sindacali in ambito di edilizia e di ingegneria civile e improntata sul modello della patente di guida. Invero, pare essere un requisito necessario riferito non al singolo datore di lavoro, ma al singolo cantiere. Tuttavia, ci si domanda se, in concreto, tale strumento salverà i lavoratori dalle morti sul lavoro.
L’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024 apporta alcune modificazioni all’art. 116 della legge n. 388 del 2000 (c. d. legge finanziaria per l’anno 2001).
Con particolare riguardo all’ottavo comma dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000, alla lettera a) (omissione contributiva) è stato previsto che, “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione (pari a 5,5 punti, n. d. r.) non trova applicazione”.
Inoltre, la lettera b) (evasione contributiva) del citato ottavo comma è stata così modificata: “in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al trenta per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al sessanta per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al quaranta per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera”.
Infine, è stata aggiunta la lettera b bis), secondo cui, “in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del cinquanta per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b)”.
Con riferimento al decimo comma dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000, con decorrenza dal giorno 1° settembre 2024, non si applicherà più la sanzione civile (in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, comunque, non superiore al quaranta per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge), ma si applicheranno gli interessi legali dell’art. 1284 cod. civ..
Ulteriori disposizioni riguardano i rapporti con l’Inps e il versamento della contribuzione. Nel dettaglio, “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l’Inps mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all’Inps eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti” (quinto comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inps, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicate, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento” (sesto comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l’applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al quaranta per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al quaranta per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge” (settimo comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui all’articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388” (ottavo comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l’Inps procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: a) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al quaranta per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al trenta per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al sessanta per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge” (nono comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “Senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’Inps sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l’Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024” (decimo comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “Per l’adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell’Inps possono: a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’Inps” (undicesimo comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni” (dodicesimo comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “Sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d’ufficio, l’Inps può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’Inps provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell’articolo 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (tredicesimo comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2024). “Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ovvero di opposizione all’avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all’invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l’omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione” (quattordicesimo comma dell’art. 30 del decreto legge n. 19 del 2023).
Le ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro previste dall’art. 31 del decreto legge n. 19 del 2024 concernono il potenziamento del personale ispettivo. A mero titolo esemplificativo, così recita il primo comma del citato art. 31: “al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall’articolo 5 ter del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025”.