argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 45 e 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una situazione in cui al lavoratore il quale, dopo un periodo di un anno di inabilità al lavoro, è stato riconosciuto invalido dall’istituzione competente dello Stato membro di residenza senza, però, beneficiare di una indennità di invalidità in base alla normativa di tale Stato membro, sia imposto, dall’istituzione competente dello Stato membro nel quale ha maturato la totalità dei suoi periodi di assicurazione, un periodo di inabilità al lavoro per un anno supplementare ai fini del riconoscimento dello status di invalido e della concessione del beneficio di prestazioni di invalidità pro rata, senza tuttavia percepire una indennità per inabilità al lavoro durante detto periodo (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 14 marzo 2019, C. – n. 134 del 2018.)Articoli Correlati: invalidità - parità trattamento
Si legge nella motivazione: “spetta (…) alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati determinare quali siano, nel diritto nazionale, i mezzi più adeguati per raggiungere la parità di trattamento fra i lavoratori migranti e i lavoratori stanziali (…). Tale obbiettivo potrebbe essere raggiunto, a priori, concedendo anche ai lavoratori migranti che si trovano in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale una indennità per incapacità al lavoro nel corso del secondo anno di inabilità al lavoro loro imposto dalla normativa olandese”.