Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/03/2019 - Il fallimento e le domande di accertamento.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Qualora risulti l’interesse del lavoratore all’accertamento del diritto di credito risarcitorio in via solo strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di fallimento, non spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di accertamento, in particolare del carattere simulato del rapporto di amministrazione intercorrente fra la società poi fallita e l’amministratore delegato.  

» visualizza: il documento (Trib. Vicenza 10 gennaio 2019. ) scarica file

Articoli Correlati: fallimento - accertamento credito lavoratore

Un principio di diritto consolidato ha avuto una applicazione insolita; peraltro, si è detto, “in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, si deve distinguere tra domande del lavoratore che mirino a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (per esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime deve essere riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola dell’improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura” (v. Cass. 20 agosto 2013, n. 19271). Nella Rivista, nel terzo fascicolo del 2018,  v. Marco Rendina, Crediti di lavoro e fallimento: note sui modi della cognizione delle cause pregiudiziali nell’accertamento del passivo.