Lo scritto è destinato agli Studî in onore di Pasquale Stanzione.
A partire dagli anni novanta del secolo scorso sono state introdotte e diffuse, nel nostro ordinamento, nuove ipotesi di nullità, di derivazione comunitaria; le quali, per un verso, si mostrano lontane rispetto a quelle previste dal codice civile e, per altro verso, presentano alcuni tratti comuni alla disciplina codicistica in tema di annullamento del contratto.
Sono le così dette nullità di protezione, pensate dal legislatore con l’intento di riequilibrare la posizione di relativa debolezza che soffrono innanzitutto i consumatori. Sul piano della disciplina, le nuove nullità si collocano in una zona intermedia tra le due forme classiche di invalidità (nullità e annullamento), presentando sovente caratteristiche dell’una (come la rilevabilità d’ufficio del vizio e la imprescrittibilità dell’azione) e dell’altra (come la legittimazione limitata soltanto alla parte così detta ‘debole’).
In questo àmbito, particolare rilievo assume la questione se il carattere relativo della nullità possa predicarsi anche in mancanza di una deroga espressa all’art. 1421 cod. civ.: se, cioè, la regola della legittimazione relativa risulti applicabile, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge, ogni qual volta tra i contraenti si dia un posizione ‘asimmetrica’. La nullità protettiva, in tal modo, estenderebbe la propria sfera di applicazione oltre l’atto di consumo, interessando anche l’atto civile e l’atto di commercio.
Since the Nineties of the last century, new cases of nullity of EU origin have been introduced into our system which, on the one hand, are different in comparison with those provided by the Civil Code and, on the other hand, have some common elements with the cancellation of the contract provided by the same Code.
These are the so-called nullities of protection, conceived by the legislator with the aim of rebalancing the position of relative weakness concerning consumers in the first place. According to the civil law, such new nullities are in an intermediate area between the two classic forms of invalidity (nullity and voidability), since they often have common features with one (such as the ex officio detection of defects and the lack of the limitation period for an action) or the other (such as the legitimacy limited only the so-called 'weak' part).
In this context, particularly important is the question of whether the relative nature of the nullity can prevail even in the absence of a derogation under art. 1421 of the Civil Code. That is, if the rule of relative legitimation is applicable, except for the hypotheses expressly provided for by law, whenever the contracting parties have an 'asymmetrical' position. Protective nullity, in this way, would extend its sphere of application beyond the act of consumption, including the civil and trade act.
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