home / Archivio / Fascicolo / I riders e il c.d. caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
I riders e il c.d. caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)
Stefano Maria Corso, Assegnista di ricerca dell’Università di Parma
La vexata quaestio della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei c.d. riders si arricchisce di un profilo nuovo e cioè se le condizioni di lavoro in concreto rinvenibili nel c.d. “mercato delle piattaforme” possano essere inquadrate nel delitto del c.d. caporalato (art. 603 bis c.p.), valorizzando profili di “sfruttamento del lavoro” e di approfittamento dello “stato di bisogno”. La tematica è variamente sub iudice e, da un punto di vista penale, la vicenda Uber è anche sfociata in un provvedimento di prevenzione diretto ad assicurare una gestione societaria secundum legem: una cosa è però certa, non è dalla giurisdizione penale che può scaturire l’input decisivo per orientare verso la soluzione della dibattuta distinzione tra eterorganizzazione di cui all’art. 2 comma 1 d.lgs. n. 81/2015, di eterodirezione di cui all’art. 2094 c.c. e sul concetto di coordinamento di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., né, più in specifico, per sciogliere il nodo della qualificazione del singolo rapporto di lavoro dei riders, per caratteristiche della prestazione e debolezza economica tuttora sospesi tra autonomia e subordinazione. Dal raffronto tra indagini penali e giurisprudenza del lavoro potranno, invece, emergere elementi di fatto utili per il miglior accertamento dell’effettivo estrinsecarsi dei rapporti di lavoro, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti, con la finalità di circoscrivere l’oggetto del dibattito e senza indulgere in interpretazioni certamente più in linea con il sempre mutevole “spirito del tempo” che non con il quadro normativo vigente.
The issue over riders’legal qualification is enriched with a new profile: the relationship between poor labour conditions, exploitation and gangmaster system (ex art. 603 bis of the criminal code). The dispute is variously sub iudice and, from a procedural point of view, the Uber case has also resulted in a preventive measure aimed at ensuring corporate compliance. It is clear that it is not from this jurisdiction that a solution of this debated employment relationship and the distinction between heterorganization pursuant to art. 2 paragraph 1 of Legislative Decree no. 81/2015, heterodirection pursuant to art. 2094 of the Italian Civil Code and coordination referred to art. 409 n. 3 of the Code of Civil Procedure can be found out. On the other hand, from a comparison between criminal investigations and labor law, useful factual elements may emerge circumscribing – beyond the nomen iuris attributed by the parties – the object of the debate and without indulging in interpretations certainly more in line with the ever-changing “spirit of the time” than with a consolidated regulatory framework.
Keywords: riders – illegal hiring – Uber
Articoli Correlati: riders - caporalato - Uber
Sommario:
1. Premessa - 2. La “galassia Uber” e la prima contestazione dello sfruttamento del lavoro - 3. Incertezze sulla natura del rapporto e la (non) menzione dello ius novum - 4. Ricadute della qualificazione del rapporto sui compiti assegnati all’amministratore giudiziario - 5. Qualche problema di coordinamento - 6. … A quando la quiete dopo la tempesta? - NOTE
1. Premessa
Con decreto 27 maggio 2020, n. 9 il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Milano, ha disposto l’amministrazione giudiziaria della società Uber Italia srl per la durata di un anno, sul presupposto dell’esistenza di sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio dell’attività imprenditoriale della società nel settore della consegna di beni a domicilio, avvalendosi di ciclo-fattorini (c.d. riders), si sia estrinsecato (anche) attraverso l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, delitto previsto e punito dall’art. 603-bis c.p. (norma, quest’ultima applicata ratione temporis nel testo sostituito con l’art. 1, legge 29 ottobre 2016 n. 199, disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo). Il provvedimento giudiziario si caratterizza per essere una applicazione dell’art. 34 del codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) in una fattispecie di gig economy [1] e, più precisamente, in una fattispecie di “caporalato digitale” [2] riguardante i c.d. riders. “L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende” (così la rubrica dell’art. 34 citato) è stata applicata nella misura massima (e può essere prorogata per ulteriori sei mesi purché complessivamente non siano superati i due anni) ed è finalizzata alla “rimozione delle situazioni di fatto e di diritto” che hanno indotto il Pubblico ministero a chiedere, e il Tribunale ad applicare, la misura. L’intervento giudiziario vuole essenzialmente assicurare che, in futuro, la “libera” iniziativa imprenditoriale si esprima attraverso una gestione depurata da profili di illegalità. L’auspicio è che l’ente datore di lavoro – intrinsecamente sano – possa farsi carico dei costi della legalità nell’organizzazione del lavoro senza risultarne destabilizzato; diversamente, si delinea un contesto nel quale non vi è scelta rispetto alla estirpazione dell’illegalità, pur nella consapevolezza delle gravissime ricadute [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. La “galassia Uber” e la prima contestazione dello sfruttamento del lavoro
L’ipotesi da cui è partito il Pubblico ministero è la perpetrazione del reato di cui all’art. 603-bis c.p. in danno dei c.d. riders ad opera di una impresa che gestisce le consegne a domicilio. Secondo quanto sostenuto dalla Procura e perlomeno per la parte dei lavoratori sfruttati oggetto del provvedimento [3], il rapporto di lavoro intercorreva tra società della “galassia Uber” e la “Flash road city”, che a sua volta operava “in virtù di una conclamata partnership” e di un apposito contratto commerciale “di prestazione tecnologica” sottoscritto tra le parti nel rispetto del quale quest’ultima società disponeva, tra le altre cose, i bonifici ai lavoratori [4]. L’importo di tali bonifici veniva calcolato sia sulla base dei conteggi degli operatori della Flash Road sia, verosimilmente, sulla base “dei dati ricavabili dalla consultazione del dashboard messo a disposizione da Uber”. La sinergia tra dette società, strumentale alla condotta di sfruttamento, viene quindi dedotta tanto sul piano del calcolo della retribuzione dei lavoratori (Uber pareva riconoscere all’intermediario un importo variabile per le consegne e teneva conto delle mance che spettavano ai riders; mentre a questi ultimi l’intermediario prospettava un compenso fisso e senza mance) quanto su quello dell’organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro. Infatti, alla luce del provvedimento giudiziario, “la Flash road distribuiva il numero necessario di collaboratori in base alle fasce orarie giornaliere, così come indicato dalle disposizioni dei manager di Uber Italia”, “limitando l’accesso alla piattaforma negli slot orari meno performanti come la mattina o il pomeriggio in cui sono minori gli ordini da evadere” [5]. A questo va aggiunto un quadro aggravato anche da diffusa concorrenza ed elusione fiscale da parte dei gestori delle piattaforme [6], in cui il tema dello sfruttamento del lavoro (di cui all’art. 603-bis c.p.) si confronta con quello del “lavoro povero” e con la consolidata identificazione dei riders come tipico esempio di lavoratori precari della gig economy [7], caratterizzati da accentuata frammentazione e destrutturazione dello spazio temporale della prestazione, bassi livelli di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. Incertezze sulla natura del rapporto e la (non) menzione dello ius novum
Il primo dato da sottolineare è che l’adozione del provvedimento di prevenzione è avvenuta da parte di un organo giudiziario collegiale che non ha ritenuto suo compito (e la valutazione è condivisibile) misurarsi direttamente con il tema cruciale della qualificazione del rapporto di lavoro inter partes che, invece, sta impegnando non poco i giudici civili [33], la dottrina giuslavorista ed, infine, anche il legislatore [34]. Nel provvedimento in esame non vi è alcuna menzione del d.l. 3 settembre 2019, n. 101 convertito in legge 2 novembre 2019 n. 128: pur ammettendo che i fatti oggetto del processo fossero antecedenti l’intervento normativo (ma sembrerebbe che, alla data di applicazione della misura di prevenzione, molteplici rapporti con i riders fossero ancora in corso), è difficile pensare che le soluzioni adottate dal legislatore non suggerissero qualche spunto argomentativo al collegio giudicante o, almeno, al giudice estensore [35]. Come già anticipato, specie sul piano del metodo, pare difficile condividere la scelta di non avvalersi dei riferimenti della legislazione lavoristica e di una analisi della contrattazione collettiva (per quanto ancora embrionale e/o subito oggetto di contesa) [36], non perché da queste non fosse possibile legittimamente discostarsi ma perché avrebbe agevolato l’“ordinazione a sistema” [37] degli indici e degli elementi costitutivi della fattispecie di sfruttamento con riguardo al lavoro dei riders. Comunque sia, la motivazione del decreto parla di una fase precontrattuale di reclutamento dei fattorini, di colloqui informali e descrittivi delle attività loro demandate, delle indicazioni circa i documenti da esibire (permesso di soggiorno, casellario giudiziale) e le coordinate bancarie sulle quali disporre i bonifici dei corrispettivi loro spettanti; parla genericamente di “rapporto di collaborazione”, di “contratti che venivano sottoposti agli aspiranti riders” che “erano, in realtà, dei pre accordi e accordi di collaborazione occasionale” e che “nel corso del tempo hanno subìto delle modifiche nella forma e nel testo”; di una scelta, lasciata al rider, tra “pagamento forfettario di euro 10,00 a giornata ed euro 2,00 per consegna o, in alternativa, una proposta di euro 3,00 [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Ricadute della qualificazione del rapporto sui compiti assegnati all’amministratore giudiziario
L’interrogarsi sulla natura del rapporto di lavoro intercorrente con i riders rimane comunque di sicura rilevanza anche in sede di procedimento di prevenzione e questo è desumibile dai compiti concretamente attribuiti, e in seguito esercitati, dall’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Innanzitutto, il decreto in esame (par. 3.4) si preoccupa di evitare un intervento troppo invasivo dell’autonomia gestionale dell’imprenditore (nel caso di specie, persona giuridica). Il quadro indiziario – secondo la ricostruzione del Tribunale – evidenzia deviazioni importanti da una corretta gestione aziendale e plurimi profili di non perseguimento della tutela del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e alla retribuzione (art. 36 Cost.) e della dignità del lavoratore (art. 41, comma 2, Cost.). Per assicurare un indirizzo dell’iniziativa economica privata non in contrasto con l’utilità sociale, il legislatore ordinario ha previsto “un intervento nella gestione societaria non assorbente” attraverso l’amministrazione giudiziaria finalizzata all’obiettivo di una “(ri)legalizzazione societaria” da perseguire quale misura di prevenzione. Il decreto dichiara esplicitamente di essersi attenuto al principio affermato da Corte Cost. 27 febbraio 2019, n. 24 [44] sulla necessità di una proporzione fra situazione concretamente accertata e misura di prevenzione prescelta. In questa prospettiva, pur consentendo l’art. 34, d.lgs. n. 159/2011 di attribuire all’amministrazione giudiziaria “i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali” (comma 3), il Tribunale ha preferito un approccio cauto, lasciando gli organi societari al loro posto, sia nella società sub iudice (Uber Italy srl) che nella controllante, e affiancando loro un soggetto esterno [45]. Ciò consente di ritenere che gli organi societari esistenti siano in grado ex se di una normale attività gestionale di impresa nel segno della legalità (donde la non necessità di esautorarli); che, data la peculiarità del settore, fosse difficile trovare una professionalità esterna perfettamente allineata con le capacità richieste dal settore di mercato interessato; che, dinanzi al rischio di un’attività gestionale d’impresa non [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. Qualche problema di coordinamento
Il provvedimento che ha disposto e successivamente revocato l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, d.lgs. n. 159/2011, in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, è divenuto possibile solo dopo che il testo originario della norma è stato sostituito con legge 17 ottobre 2017, n. 161 e ha menzionato, tra i reati presupposto della “amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende”, l’art. 603-bis c.p. [56]. Se ne potrebbe dedurre che detto reato particolarmente odioso, inserito nel codice penale con il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella legge 13 agosto 2011, n. 148, per anni non è stato ritenuto idoneo a legittimare l’applicazione di una misura di prevenzione, ancorché fosse facile immaginare che il c.d. caporalato, soprattutto in agricoltura [57], non di rado implichi specifici interessi ed ingerenze della criminalità organizzata [58]. L’art. 34, d.lgs. n. 159/2011 – nonostante un’importate revisione attuata con d.lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 – non ha inizialmente ricompreso nel suo campo di applicazione l’art. 603-bis c.p., probabilmente perché detta norma era formulata in modo da consentire di colpire l’intermediario (il c.d. caporale) e non l’utente finale del lavoratore sfruttato (e cioè l’azienda/impresa che lo adibiva al lavoro sottopagato e privo di tutele). Solo attraverso una modifica del già esistente art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001 [59] si è introdotta una responsabilità amministrativa “da reato” dell’ente datore di lavoro che, rimasto estraneo alla intermediazione illecita, ha tratto un utile dall’illecito, sotto forma di vantaggio economico in termini di retribuzione e contribuzione e minore costo di produzione (il che ha determinato, altresì, una concorrenza sleale rispetto ai produttori rispettosi della “giusta retribuzione”, della “dignità” del lavoro e del lavoratore e, non ultima, della pretesa tributaria dello Stato) [60]. Il dato obiettivo risultante dopo l’intervento della legge n. 199/2016 è che il legislatore ordinario – per scelta consapevole – non ha pensato, a seguito della modifica dell’art. [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
6. … A quando la quiete dopo la tempesta?
Pur esistendo almeno da un anno una specifica normativa che – proprio con riguardo al delitto del c.d. caporalato – si preoccupava di intervenire non soltanto in termini di repressione dell’illecito della persona fisica e dell’ente, ma anche di rimozione delle condizioni di sfruttamento, di azione preventiva (mediante adozione o adeguamento dei m.o.g. di cui all’art. 6, d.lgs. n. 231/2001), di salvaguardia della continuità aziendale, dei posti di lavoro esistenti (eventualmente da regolarizzare) e di una capacità economica che consenta – in relazione alle condizioni del mercato – una politica espansiva della occupazione, il legislatore ordinario è intervenuto con legge 17 ottobre 2017 n. 161 a riscrivere l’art. 34, d.lgs. n. 159/2011 (così da estendere la misura di prevenzione dell’“amministrazione giudiziaria” anche alle aziende coinvolte nel reato di cui all’art. 603-bis c.p.) [66] e ad introdurre ex novo il “controllo giudiziario delle aziende “come misura preventiva (art. 34-bis). Ne risulta un groviglio di strumenti, in grado di perseguire o conseguire gli stessi obiettivi a disposizione di giudici diversi, di procedimenti diversi e con diversità di procedure e di garanzie. Sorge spontaneo il quesito se sia consentita questa “anarchia” procedurale, quale difesa ci sia dall’inerzia assoluta o dall’eccesso di attivazione, quale sia il criterio per decidere quale, tra le autorità giudiziarie che si sono mosse, lo ha fatto secundum ius e a quale sorte vada incontro il provvedimento di chi si è mosso per secondo o, comunque, non iure. In materia manca qualsiasi regola che possa fungere da semaforo per garantire un traffico scorrevole e senza ingorghi. L’unico dato oggettivo è che l’art. 3, legge n. 199/2016 riguarda esclusivamente “i procedimenti previsti dall’art. 603 bis c.p.”, mentre l’art. 34, d.lgs. n. 159/2011 riguarda anche (e non solo) i procedimenti per “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. La legge sul c.d. caporalato si configura come lex specialis, destinata a trovare applicazione anche rispetto al d.lgs. n. 159/2011 che, peraltro, non riguardando tutti i reati ma solo un numero (relativamente) ristretto – e [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE