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La “missione di civiltà” del diritto sociale europeo e il nuovo assetto dei licenziamenti collettivi in Italia: rileggendo Mario Grandi *
Marco Biasi, Ricercatore dell’Università degli Studi di Milano
Giovanni Gaudio, Assegnista di Ricerca dell’Università di Venezia Ca’ Foscari
Il contributo trae ispirazione da un’osservazione del Prof. Mario Grandi, che, in un saggio del 2007, sottolineava come il diritto sociale europeo, muovendo «nella direzione della promozione di mercati del lavoro flessibili e inclusivi», svolgesse un’essenziale «missione di civiltà», consistente nella difesa e promozione della persona nel lavoro. Nel cono d’ombra del diritto del lavoro europeo rientra la normativa nazionale in materia di licenziamenti collettivi, la quale è stata di recente interessata, in una fase di generale ripensamento (o, se vogliamo, di affievolimento) delle garanzie in punto di stabilità del rapporto di lavoro, da significative variazioni, che hanno investito tanto il profilo procedurale quanto quello rimediale, ingenerando dubbi di compatibilità con il quadro euro-unitario. Lo scopo del presente scritto è quindi di sondare la coerenza dell’attuale assetto della disciplina del licenziamento collettivo in Italia con la “missione” della direttiva 98/59/CE, previa messa a fuoco degli interessi (individuali e/o collettivi) protetti e degli strumenti (sostanziali e/o processuali) contemplati da quest’ultima.
This article takes inspiration from an observation made by Professor Mario Grandi, who, in an article written in 2007, argued that European Social Law, aiming at «promoting flexible and inclusive labour markets», carried out an essential «civilizing mission», consisting in defending and promoting people at work. The national rules on collective redundancy fall within the scope of European Social Law. The Italian framework has recently been affected, in a period of overall revision (or, maybe, mitigation) of the system in terms of job security, by significant changes, which have addressed both the procedural and the remedial profiles of the regulation, generating several doubts in terms of compatibility with the European legal framework. The aim of this article is thus to investigate the coherence of the existing Italian collective redundancy legal framework with the “mission” of dir. 98/59/CE, after clarifying which are the interests protected (individual and/or collective) and the instruments (substantial and/or procedural) envisioned by the applicable directive.
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Sommario:
1. Introduzione - 2. I licenziamenti collettivi nel diritto europeo: interessi protetti e strumenti regolativi utilizzati - 3. Segue: La dimensione rimediale nella cornice euro-unitaria - 4. La centralità della procedura (anche) a livello nazionale e le criticità legate allo scioglimento “automatico” o “diretto” dei rapporti di lavoro nell’ambito della liquidazione giudiziale - 5. Segue: La dimensione rimediale nel diritto interno - 6. Conclusioni - NOTE
1. Introduzione
In un saggio del 2007, Mario Grandi rilevava come il diritto sociale europeo svolgesse la funzione essenziale di richiamare il diritto del lavoro degli Stati membri alle proprie responsabilità, «nella direzione della promozione di mercati del lavoro flessibili e inclusivi». In particolare, egli segnalava l’opportunità di adattare «la logica protezionistica al mutato assetto delle attività lavorative», preservando al contempo la «missione di civiltà» caratteristica di una disciplina naturalmente orientata alla difesa della persona nel lavoro [1]. Tali esigenze si pongono al centro (anche) della normativa nazionale in materia di licenziamenti collettivi, la quale è stata di recente interessata, nel corso di una fase di generale ripensamento (o, se vogliamo, di affievolimento) delle garanzie in punto di stabilità del rapporto di lavoro, da significative variazioni, che hanno investito tanto il profilo procedurale quanto quello rimediale. Come noto, infatti, la riforma c.d. “Fornero” (legge n. 92/2012), prima, e, soprattutto, il c.d. “Jobs Act” (d.lgs. n. 23/2015), poi, hanno modificato il regime di rimedi nei riguardi dei licenziamenti collettivi intimati in spregio delle procedure e/o dei criteri di scelta, nella direzione del tendenziale contenimento della sanzione ripristinatoria a favore della mera conseguenza indennitaria. Ciò ha ingenerato dei forti [continua ..]
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2. I licenziamenti collettivi nel diritto europeo: interessi protetti e strumenti regolativi utilizzati
Come noto, il diritto europeo impone ai datori di lavoro che intendano procedere a licenziamenti collettivi di informare e consultare preventivamente i rappresentanti dei lavoratori e di notificare il progetto di esubero di massa all’autorità pubblica, nell’auspicio che il coinvolgimento di questi soggetti possa essere funzionale a ridurre i licenziamenti o, comunque, ad attenuarne le conseguenze negative sul piano sociale. Si è dunque sottolineato da più parti come il legislatore europeo si sia limitato, sin dagli anni Settanta del secolo scorso, a procedimentalizzare il potere datoriale di ridurre il personale in caso di esuberi di massa [3], non subordinandone però l’esercizio al rispetto di condizioni di natura sostanziale. Non è dunque necessario, dal punto di vista europeo, che gli Stati membri introducano un controllo di legittimità sul piano della giustificazione dei recessi [4]. Questa impostazione, forse minimalista per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori, non stupisce, soprattutto una volta che sia stata opportunamente contestualizzata. La direttiva 98/23/CE trova infatti la sua genesi nella direttiva 75/129/CEE, di cui conserva, anche dopo le modifiche del 1992, l’impostazione di fondo [5]. All’epoca, gli interventi normativi riguardanti le ristrutturazioni di impresa – in particolare, in materia di licenziamenti collettivi e trasferimenti [continua ..]
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3. Segue: La dimensione rimediale nella cornice euro-unitaria
La necessità di garantire l’effetto utile degli obblighi stabiliti dalla direttiva 98/59/CE ha altresì guidato i percorsi argomentativi della Corte di Giustizia allorché quest’ultima si è trovata ad affrontare il tema dei rimedi applicabili in caso di violazione dei vincoli procedurali ivi previsti. Sul punto, l’art. 6 della direttiva 98/59/CE si limita a prevedere che «gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva». La genericità di tale disposizione normativa non è casuale. In sede di modifica della direttiva 75/129/CEE, la Commissione aveva infatti proposto di prevedere, come misura sanzionatoria a favore dei singoli lavoratori, quella dell’annullamento del licenziamento collettivo. Questa proposta, soprattutto in ragione dell’opposizione britannica, non venne accolta, con il risultato che il testo poi approvato e oggi vigente non fornisce alcuna specifica indicazione sulla tipologia di rimedio applicabile in caso di mancato adempimento degli obblighi procedurali previsti agli artt. 2-4 della direttiva 98/59/CE [27]. In ragione di ciò, la scelta è dunque demandata agli Stati membri, con la precisazione che, a prescindere dalle modalità di recepimento prescelte, essi non possano, [continua ..]
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4. La centralità della procedura (anche) a livello nazionale e le criticità legate allo scioglimento “automatico” o “diretto” dei rapporti di lavoro nell’ambito della liquidazione giudiziale
Come si è avuto modo di mettere in rilievo nelle pagine che precedono, il diritto europeo non impone agli Stati membri di introdurre un controllo di legittimità sul piano della giustificazione dei licenziamenti collettivi. Ciò significa che l’insindacabilità, salvi casi eccezionali (frode alla legge, motivo illecito, violazione di specifiche previsioni di carattere imperativo), della scelta datoriale di procedere ad un licenziamento collettivo prevista, secondo l’opinione dominante in dottrina [53] ed in giurisprudenza [54], dalla normativa italiana non presenta profili di incompatibilità con il quadro euro-unitario. Del resto, la scelta del legislatore nostrano di affidare il controllo di merito al sindacato e la tutela dei singoli lavoratori al corretto espletamento della procedura è largamente ispirata proprio alle soluzioni europee [55], tanto che si è parlato di una “comunitarizzazione” [56] della disciplina nazionale. Al contempo, però, come a più riprese ricordato proprio all’Italia dal Giudice europeo [57], la procedimentalizzazione del potere datoriale, lungi dal costituire una variante del recesso ad nutum, impone l’operatività di un meccanismo di informazione e consultazione effettiva, completa ed in tempo utile, oltre che puntellata da un adeguato apparato sanzionatorio. Proprio per questo, meritano di essere prese [continua ..]
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5. Segue: La dimensione rimediale nel diritto interno
Con riguardo ai profili rimediali, è noto che la riforma c.d. “Fornero” (art. 1, comma 46 della legge n. 92/2012, che ha novellato l’art. 5, comma 3 della legge n. 223/1991), prima, e, soprattutto quella c.d. “Jobs Act” (art. 10 del d.lgs. n. 23/2015), poi, hanno modificato il regime sanzionatorio, a favore dei singoli lavoratori, in caso di licenziamenti collettivi intimati in spregio delle procedure e/o dei criteri di scelta [72], nella direzione del tendenziale contenimento della tutela ripristinatoria a favore di quella indennitaria. Ciò ha ingenerato dubbi di compatibilità tra la normativa europea e quella italiana sia per quanto concerne, in generale, l’utilizzo del rimedio indennitario in luogo di quello ripristinatorio, sia per quanto riguarda, più nello specifico, la circostanza che la disciplina italiana sanzioni la violazione dei criteri di scelta con la reintegrazione o con una indennità, a seconda della data di assunzione del lavoratore licenziato. Tant’è che più di un giudice di merito, cioè il Tribunale di Milano [73], prima, e la Corte d’Appello di Napoli [74], poi, ha deciso di rimettere tali questioni alla Corte di Giustizia [75], che è stata dunque chiamata a valutare la compatibilità con il diritto europeo dell’apparato rimediale predisposto dal legislatore italiano. Questa circostanza è molto [continua ..]
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6. Conclusioni
Nel riannodare il filo del discorso, è opportuno ripartire dalle riflessioni del Prof. Mario Grandi sulla “missione di civiltà” del diritto sociale europeo, riassuntivamente riconducibile all’esigenza di contemperare le esigenze di flessibilità e di inclusività, ovvero, in apicibus, la primigenia anima economica e l’acquisita dimensione sociale dello spazio giuridico europeo. Con riguardo al quesito di fondo, ovvero se la normativa italiana in materia di licenziamento collettivo risulti coerente con tale aspirazione, si è innanzitutto notato che la disciplina nazionale non mira solo a bilanciare la libertà di impresa, da un lato, e l’interesse sindacale/collettivo del sindacato, dall’altro, ma tiene conto anche degli interessi dei lavoratori direttamente coinvolti nella procedura. In tal senso, pur ispirandosi alle soluzioni contemplate dal diritto europeo (v. soprattutto la centralità della procedura), la legge n. 223/1991 appare maggiormente garantista rispetto alla direttiva 98/59/CE, se non fosse per le specifiche – risolvibili, se non già risolte – criticità che si è avuto modo di porre in evidenza nel par. 4. Sul piano rimediale, se la prospettiva è vagliare la conformità della disciplina interna con quella europea, è opportuno prendere coscienza che la percorribilità del rimedio ex art. 28 [continua ..]
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NOTE