argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 2112 cod. civ. si applica nell’ipotesi di retrocessione dell’azienda affittata, così che il cedente retrocessionario assuma a sua volta gli obblighi della norma citata, ma ciò presuppone che il cedente retrocessionario utilizzi l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività di cui la stessa è strumento, seppure con una sospensione.
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Nello stesso senso, v. Cass. 10 gennaio 2023, n. 407, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.