argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 3, della decisione 2010 / 279 / Pesc del Consiglio del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan, deve essere interpretato nel senso per cui le indennità giornaliere, di sede disagiata e di rischio versate dall’Unione europea non si cumulano con quelle corrispondenti riconosciute dall’Italia.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 10 aprile 2025, C. – n- 238 del 2024, Sig. NR c. Ministero della difesa e altri. )Articoli Correlati: polizia giudiziaria - unione europea - indennità giornaliera
Il principio di diritto è di evidente fondatezza.