argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I rapporti regolati dagli artt. 152 ss. del d. P. R. n. 18 del 1967, come quello di un dipendente straniero di una ambasciata italiana all’estero, sono sottoposti alla disciplina dello stesso decreto e della legge locale; tuttavia, a proposito delle sanzioni per il caso di licenziamento illegittimo, ha giurisdizione il giudice italiano e si applica l’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con adozione dell’ordine di reintegrazione e della corrispondente tutela risarcitoria.
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