argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dell’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma quarto, del decreto legislativo n. 8 del 2016, l’Inps deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, in parte depenalizzata, è fissato a pena di decadenza dell’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dall’entrata in vigore del decreto n. 8 del 2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’Inps alcuna attività istruttoria (principio di diritto enunciato in sentenza).
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Nello stesso senso, v. Trib. Udine 18 febbraio 2025; Trib. Udine 29 aprile 2024; App. Trieste 7 marzo 2024; Trib. Pordenone 14 giugno 2023, [continua ..]