argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I contratti di prossimità presuppongono la stipulazione nelle forme e dai soggetti previsti dall’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011. Qualora gli accordi perseguano i fini indicati per legge e siano stati conclusi nel rispetto di tali prescrizioni, devono essere considerati di prossimità.
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Il principio di diritto è di intuitiva evidenza, a prescindere dal modo in cui sia manifestata la volontà dei lavoratori.