argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In caso di pagamento delle ritenute di acconto da parte del datore di lavoro e a favore dell’erario, il datore di lavoro ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973. Al contrario, non può pretendere la restituzione da parte del lavoratore, in caso di successo in una azione di ripetizione dell’indebito.
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Il principio è noto; v. Cass. 21 febbraio 2022, n. 5684; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4387, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.