argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, deve essere interpreta nel senso per cui una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione retributiva per ore supplementari sia previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per quelle effettuate oltre l’orario a tempo pieno è un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 29 luglio 2024, C. – n. 184 del 2022, Signora IK e altri c. Kuratorium fuer Dialyse und Nierentransplantation Ev.. )Articoli Correlati: remunerazione - lavoratore a tempo parziale - lavoro supplementare
Il principio è di intuitiva evidenza e la conclusione è inevitabile. In Italia il problema non si pone.