Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

18/03/2024 - Le nuove disposizioni a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del giorno 2 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante “disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”. Le nuove disposizioni sono state introdotte in ragione della “straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché di prevedere misure a tutela delle imprese fornitrici delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte ad amministrazione straordinaria”.  

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le nuove disposizioni a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

 

In primo luogo, sono state previste alcune “misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” (art. 1 del decreto legge n. 9 del 2024). In particolare, le piccole e le medie imprese che incontrino difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al giorno 2 febbraio 2024 posso accedere, a titolo gratuito, alla garanzia del Fondo costituito presso la Spa Mediocredito centrale sui finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti della impresa committente. Il beneficio è fruibile sino all’ottanta per cento dell’importo della operazione finanziaria, in caso di garanzia diretta, e sino al novanta per 90 per cento dell’importo della operazione finanziaria medesimo garantito dal garante di primo livello, in caso di riassicurazione. Inoltre, il beneficio è godibile a decorrere dal giorno 2 febbraio 2024 e sino alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata ammessa la impresa committente.

Poi, è stato istituito il Fondo contributo in conto interesse per le imprese dell’indotto (art. 2 del decreto legge n. 9 del 2024), fondo al quale possono accedere le piccole e le medie imprese per la concessione (nell’anno 2024) di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle operazioni finanziarie e pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell’aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati (nell’arco della intera durata della operazione) al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al cinquanta per cento del tasso contrattuale.

Ancora, sono state previste “ulteriori misure di protezione delle imprese dell’indotto che hanno assicurato continuità produttiva” (art. 3 del decreto legge n. 9 del 2024), quali la prededucibilità (ai sensi dell’art. 6 del c. d. codice della crisi di impresa e della insolvenza) dei crediti vantati nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al giorno 2 febbraio 2024 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con conseguente soddisfazione dei crediti medesimi anteriori all’ammissione alla predetta procedura e riferiti a prestazioni di beni e di servizi (anche di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale) strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti. Ciò per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai sensi del terzo comma dell’art. 222 del c. d. codice della crisi di impresa e della insolvenza.

 

  1. Le nuove disposizioni a tutela della occupazione.

 

Da ultimo (e di maggiore interesse ai fini giuslavoristici), sono stati individuati “interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale” (art. 4 del decreto legge n. 9 del 2024).

Primo tra tutti, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (vale a dire, pari all’ottanta per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, tenuto conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga), per un periodo massimo di sei settimane,  a favore dei lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro privati che sospendano o riducano l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

La predetta integrazione è riconosciuta dall’Inps (per l’anno 2024) in seguito alla preventiva comunicazione da parte del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, della loro entità e della loro durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all’accordo quadro previamente stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori “comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati (accordo che stabilisce le modalità di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, “al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”) e alla successiva trasmissione (in via telematica) da parte dello stesso datore di lavoro della domanda di accesso contenente sia l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, sia la indicazione dei periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, sia di una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio. In particolare, i requisiti si sostanziano nel nesso causale della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, individuato: a) nella monocommittenza o b) nell’“influsso gestionale” prevalente esercitato dalla impresa committente, vale a dire nella somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dalla impresa destinataria delle commesse nei confronti della impresa committente, acquirente o somministrata superiore (nel biennio precedente alla data del 2 febbraio 2024) al settanta per cento del complessivo fatturato della impresa destinataria delle commesse medesima.

Dunque, ai fini del riconoscimento della integrazione al reddito in esame non si applicano le disposizioni degli artt. 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La integrazione al reddito è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e i periodi di fruizione autorizzati non sono compresi nel calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale medesimi. Inoltre, non è dovuto il contributo addizionale.

La citata integrazione è erogata alla fine di ogni periodo di paga o dal datore di lavoro, il quale potrà chiedere all’Inps il rimborso di quanto corrisposto o procedere alla operazione di conguaglio (a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo) o, su richiesta del datore di lavoro medesimo, direttamente dall’Inps (senza obbligo in capo al datore di lavoro di produrre la documentazione attestante le difficoltà finanziarie della impresa).

In ogni caso, la integrazione al reddito è concessa nel limite di spesa, con conseguente mancato accoglimento delle ulteriori di domande di fruizione presentate.