argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione (e di risultato) ha natura contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obbiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento; dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo.
» visualizza: il documento (Cass. 4 marzo 2024, n. 5746, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico privatizzato - retribuzione di risultato - diritto soggettivo
Nello stesso senso, v. Cass. 12 maggio 2017, n. 11899.