Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

04/01/2024 - Il diritto al cosiddetto oblio oncologico.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Con “diritto all’oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né di subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei casi stabiliti dalla legge. Proprio la legge 7 dicembre 2023, n. 193 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del giorno 18 dicembre 2023 e in vigore dal giorno 2 gennaio 2024), “al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento”, ha introdotto delle “disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro (…), nonché dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

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di Avv. Valentina Zaccarelli

Il diritto all’oblio oncologico in materia di lavoro.

 

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 193 del 2023, “ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età”.

Inoltre, “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi” dal giorno 2 gennaio 2024, “(…) possono essere promosse, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi” (secondo comma dell’art. 4 della legge n. 193 del 2023).