argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 5, 6 e 16 del Regolamento Ce n. 987 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento Ce n. 883 del 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, devono essere interpretati nel senso per cui l’istituzione emittente di un certificato A1, a seguito di riesame di ufficio degli elementi alla base del suo rilascio, constati l’inesattezza di tali elementi, lo può ritirare senza l’avvio preliminare della procedura di dialogo e conciliazione prevista dall’art. 76, paragrafo 6, de regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465 del 2012, con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati a determinare la disciplina nazionale applicabile.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 16 novembre 2023, C. – n. 422 del 2022, Zaklad Ubezpieczen Spoleczynch Oddzial w Toroniu c. Sig. Te. )Articoli Correlati: riesame - certificato - provvedimento amminstrativo
Il caso è molto più frequente di quanto si potrebbe immaginare; il riesame di ufficio non presuppone l’avvio della procedura di dialogo e conciliazione.