argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a un regime nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al godimento delle ferie maturate e non godute a causa di una malattia prolungata, consenta di accogliere la domanda entro quindici mesi dalla fine del periodo di maturazione.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 9 novembre 2023, C. – n- 271 del 2022 ss, Sig. XT c. Sarl Keolis Agen. )Articoli Correlati: diritto alle ferie - malattia professionale - orario di lavoro - periodo di valutazione
Il principio di diritto del testo italiano è incomprensibile. In realtà, esso è semplice e ragionevole. In caso di malattia prolungata, la disciplina nazionale può fissare un termine per il godimento delle ferie.