argomento: Giurisprudenza - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del giorno 10 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, in vigore dal giorno 11 agosto 2023.
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di Avv. Valentina Zaccarelli
Le “disposizioni urgenti” previste dal decreto legge n. 105 del 2023.
Il citato decreto legge prevede diverse “disposizioni urgenti” in materia di:
- intercettazioni nel processo penale (artt. 1 e 2);
- procedimenti civili aventi a oggetto la responsabilità genitoriale (art. 3);
- corsi di formazione per il personale della magistratura e conferimento di incarichi superiori dirigenziali nel Ministero della giustizia (artt. 4 e 5);
- contrasto agli incendi boschivi (art. 6);
- destinazione della quota di Irpef pari all’otto per mille (artt. 7 e 8);
- isolamento, autosorveglianza e monitoraggio del virus cosiddetto Covid – 19 (art. 9);
- cultura (art. 10);
- efficienza della pubblica amministrazione (art. 11).
Con particolare riferimento ai corsi di formazione per il personale della magistratura per il conferimento degli incarichi direttivi e (ora anche) semidirettivi di primo e secondo grado, il decreto legge n. 105 del 2023 modifica il quinto comma dell’art. 26 bis del decreto legislativo n. 26 del 2006, prevedendo che “possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso” e che “sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni”.
Inoltre, con riguardo al conferimento di incarichi superiori dirigenziali nell’ambito della esecuzione penale esterna e dell’istituto penale minorile, il decreto legge n. 105 del 2023 introduce una “disciplina transitoria”, secondo la quale, “in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell’anzianità di cui all’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033” e che, “fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell’anzianità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l’incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore”.
In aggiunta, “ritenuta (…) la straordinaria necessità e urgenza di abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS – CoV – 2”, sono stati modificati gli artt. 10 ter e 13 del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, e l’art. 13 del decreto legge n. 24 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 2022.
Infine, tra le “disposizioni urgenti” volte a garantire la efficienza della pubblica amministrazione vi sono la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel cosiddetto Pnrr, sino al giorno 31 dicembre 2026 e la inapplicabilità del divieto sia di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, sia di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e delle società da esse controllati anche agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ferme le previsioni del 489esimo comma dell’art. unico della cosiddetta legge di stabilità per l’anno 2014 e del terzo comma sia dell’art. 14, sia dell’art. 14.1 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.