Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

12/08/2023 - Le modificazioni apportate al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

argomento: Giurisprudenza - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del giorno 29 giugno 2023 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, il quale ha novellato il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, regolamento contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. L’intervento del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 è stato una conseguenza anche di quanto disposto dal sesto comma dell’art. 3 del decreto legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022 (recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), il quale ha previsto, entro il giorno 31 dicembre 2022, l’aggiornamento delle disposizioni del regolamento contenuto del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nel rispetto delle misure , dei principi e dei criteri stabiliti dal medesimo art. 3.

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le modificazioni al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

 

L’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 ha apportato molteplici modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e, in particolare, al regolamento ivi contenuto.

Nel dettaglio:

  1. con riguardo al capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante “modalità di accesso. Requisiti generali. Bando di concorso. Svolgimento delle prove concorsuali. Composizione della commissione esaminatrice. Adempimenti della commissione esaminatrice”:

- è stato sostituito l’art. 1 (“modalità di accesso”);

- è stato sostituito l’art. 2 (“requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego”);

- è stato sostituito l’art. 3 (“bando di concorso”);

- è stato sostituito l’art. 4 (“procedura di partecipazione tramite portale InPA”);

- è stato sostituito l’art. 5 (“categorie riservatarie, preferenze e parità di genere”);

- è stato sostituito l’art. 6 (“equilibrio di genere”);

- sono stati sostituiti il primo e il terzo comma dell’art. 8 (“concorso per titoli ed esami”);

- è stato sostituito l’art. 9 (“commissioni esaminatrici”);

- è stato sostituito l’art. 11 (“adempimenti della commissione esaminatrice”);

- è stato sostituito il terzo comma dell’art. 12 (“trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”);

- è stato sostituito il secondo comma dell’art. 13 (“adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte”);

- sono stati sostituiti il sesto e il settimo comma dell’art. 15 (“processo verbale delle operazioni di esame e formazione delle graduatorie”);

- è stato sostituito l’art. 16 (“presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina”);

- è stato sostituito l’art. 17 (“assunzione in servizio”);

- è stato sostituito l’art. 18 (“compensi per le commissioni di concorso”);

- è stato sostituito l’art. 18 bis (“Regioni ed Enti locali”);

  1. con riferimento al capo II decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante “concorsi unici”:

- è stato sostituito l’art. 19 (“concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche”);

- è stato sostituito l’art. 20 (“sedi di esame”);

- è stato sostituito l’art. 21 (“adempimenti per il concorso unico”);

  1. con riguardo al capo III decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante “assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56”:

- è stato sostituito il primo periodo del primo comma dell’art. 24 (“iscrizioni negli elenchi”); inoltre, sono stati modificati il quarto e il quinto comma dello stesso art. 24;

- sono stati modificati i primi periodi del primo e del secondo comma dell’art. 25 (“procedure per l’avviamento a selezione a livello locale o periferico”); inoltre, è stato sostituito il terzo comma dello stesso art. 25;

- è stato sostituito il secondo comma dell’art. 27 (“selezione”);

- sono state sostituite anche alcune sole parole;

  1. con riferimento al capo IV decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante “assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità”:

- è stato sostituito l’art. 29 (“ambito di applicazione”);

- è stato sostituito l’art. 30 (“modalità di iscrizione e requisiti”);

- è stato sostituito il quarto comma dell’art. 31 (“graduatorie”);

- è stato sostituito il primo comma dell’art. 32 (“modalità di assunzione”); inoltre, è stato modificato il settimo comma dello stesso art. 32;

- è stato introdotto l’art. 32 bis (“clausola di salvaguardia”);

- sono state sostituite anche alcune sole parole.

Altresì, con l’art. 2, il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 ha disposto diverse abrogazioni.

Inoltre, con l’art. 3, il citato decreto ha previsto un sistema di monitoraggio. In particolare, “al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua, attraverso il Portale InPa, con cadenza annuale, (…) un’attività di monitoraggio sulle tempistiche e sulla funzionalità delle modalità digitali di svolgimento delle procedure concorsuali. All’esito dell’attività di monitoraggio (…), si provvede alla individuazione di eventuali interventi correttivi”.

Da ultimo, l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 dispone che “(…) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste (…) sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

 

  1. Brevi considerazioni.

 

Nella sostanza, il decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 ha “riscritto” il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

L’intervento normativo pare porsi nell’ambito di una più ampia riforma della pubblica amministrazione, riforma concentrata sulla riorganizzazione e sull’ammodernamento delle procedure di assunzione.

L’obiettivo pare essere quello di semplificare la disciplina vigente, garantendo una partecipazione più agevole, oltre che assicurando maggiore imparzialità, efficienza, digitalizzazione, celerità nell’espletamento delle prove e razionalizzazione delle procedure concorsuali, secondo gli obiettivi posti dal c. d. Pnrr.

Le grandi direttrici dell’intervento paiono essere la digitalizzazione delle procedure concorsuali e la parità di genere.