argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
L’art. 103, primo comma, del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, è illegittimo sul piano costituzionale nella parte in cui prevede che la domanda per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora incorso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri soggiornanti in Italia in modo legittimo.
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La sentenza rimedia a una impostazione normativa ingiustificata e singolare.