argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In caso di esercizio di attività in forma di impresa a opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti in contemporanea con l'esercizio di attività autonoma per la quale è prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata dell'art. 2, comma ventiseiesimo, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma duecentottavo, della legge n. 662 del 1996.
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Il principio è noto; v. Cass., sez. un., 8 agosto 2011, n. 17076.