argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Poiché il collocamento in aspettativa del lavoratore comporta soltanto una sospensione delle obbligazioni sinallagmatiche delle parti, obbligazioni che riprendono vigore alla cessazione del periodo di aspettativa, non è configurabile una incompatibilità tra la concessione dell'aspettativa e l'intimazione del licenziamento per giusta causa. In particolare, anche durante l’aspettativa, il lavoratore non si può lasciare andare ad affermazioni che, lungi dall’essere esercizio del diritto di critica, ledano l’onere dei dirigenti.
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Il principio di diritto è nuovo, per quanto attiene all’esercizio del diritto di critica in pendenza dell’aspettativa sindacale.