argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi debbano essere esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici e occasionali, quindi solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite. All'opposto, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, devono essere considerati gli emolumenti riferiti a eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 29 settembre 2022, n. 28404, ord.. )Articoli Correlati: compensi - trattamento economico - retribuzione
Il principio è noto; v. Cass. 6 giugno 2008, n. 15080.