argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare in via preliminare l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione regolato dal decreto legislativo n. 231 del 2001; tuttavia, tale elemento non è sufficiente, poiché si deve stabilire se sussista la colpa di organizzazione, cioè la mancanza di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati e tali da collegare l’agire dell’individuo a quello della società. Quindi, non è sufficiente la constatazione della semplice carenza del modello, se non si dimostra la predetta colpa di organizzazione.
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Il principio di diritto è di grande interesse ed è volto a scongiurare la configurazione della responsabilità dell’ente come una oggettiva. Il risultato è l’insufficienza della motivazione, che aveva adottato affermazioni generiche sulle ragioni e sulle conseguenze della mancata adozione del modello di organizzazione e di gestione.