Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

01/07/2022 - L’attività libero – professionale intramuraria e l’Irap.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai sensi della legge n. 446 del 1997, l’imposta regionale sulle attività produttive grava sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o accordi collettivi che ne prevedano la traslazione sul dipendente, in particolare sul sanitario in relazione ai compensi fra l’attività libero – professionale intramuraria. La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero – professionali intramurarie devono tenere conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende sanitarie, ivi compreso il maggiore esborso a titolo di Irap, esborso derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero – professionale. Le aziende sanitarie non possono modificare in via unilaterale i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di negoziato decentrato. In tale contesto, il maggiore esborso, non previsto, né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota dell’Irap, non può gravare sul solo personale medico e sanitario, e deve essere ripartito fra questo e le aziende in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell’attività libero – professionale (principio di diritto ricavato dalla motivazione).

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La sentenza sottolinea la sua novità e la considerazione complessiva di un delicato problema di quantificazione dei compensi.