argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non è sorretto dalla cosiddetta “giustificatezza” il licenziamento del dirigente che rivesta la qualifica di direttore generale che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in modo non pretestuoso, il dissenso nelle sedi proprie, ai sensi dell’art. 2392 cod. civ., con modalità non diffamatorie od offensive.
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La lunga motivazione non è tutta persuasiva, per esempio perché non è molto comprensibile il paragone con il diritto di critica del dirigente sindacale. La conclusione è convincente.