argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 3, comma primo, del decreto legislativo n. 564 del 1996, il lavoratore stagionale non può essere collocato nell’aspettativa per motivi sindacali, poiché non è parte di un rapporto continuativo, a prescindere dalla reiterazione dei rapporti.
» visualizza: il documento (Cass. 2 maggio 2022, n. 13767. )Articoli Correlati: aspettativa sindacale - lavoratori stagionali - rapporto di lavoro
La soluzione è basata su una interpretazione letterale; può apparire ingiusta, proprio per la reiterazione dei rapporti a tempo determinato, ma è coerente con le indicazioni testuali.