argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Una transazione non può esplicare effetto con riguardo a diritti ignoti, quali quelli derivanti da una patologia professionale scoperta in seguito.
» visualizza: il documento (Cass. 8 marzo 2022, n. 7471. )Articoli Correlati: procedura di mobilità - transazione
Il principio di diritto è noto. Infatti, si è detto, “in caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera; la conciliazione non può riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro” (v. Cass. 8 settembre 2011, n. 18405).