argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In carenza di autorizzazione, il dipendente pubblico in aspettativa non può svolgere attività a favore di terzi in un altro Stato dell’Unione europea, poiché l’aspettativa non preclude l’operare dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
» visualizza: il documento (Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana, 19 gennaio 2022, n. 6 / A / 2022. )Articoli Correlati: dipendente pubblico - incompatibilità - aspettativa
Il principio di diritto è di evidente fondatezza ed è interessante perché l’attività è stata svolta all’estero. Tuttavia, la circostanza non incide sull’applicazione dell’art. 53 del decreto n. 165 del 2001.