argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel rapporto di lavoro pubblico, il titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari può delegare a dipendenti esterni allo stesso il compimento di atti istruttori, facendone propri i risultati, purché detti atti non abbiano contenuto valutativo o decisorio e il soggetto delegato offra garanzia di terzietà e imparzialità, poiché gli stessi non sono soggetti ai limiti della delega di funzioni in quanto espressione del potere privatistico del datore di lavoro e non di quello pubblicistico.
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Il principio è noto e fondato (v. Cass. 4 giugno 2018, n. 14200).