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19/02/2021
L’opposizione a ordinanza – ingiunzione, il relativo giudizio, le questioni in materia di “lavoro” e la sospensione feriale dei termini.
argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel regime introdotto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione a ordinanza – ingiunzione che abbiano a oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, diverse da quelle consistenti nell’omissione totale o parziale di contributi e da cui derivi una omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, poiché non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ.. Pertanto, ai fini della tempestività dell’impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o a quello previdenziale, si deve tenere conto di tale sospensione (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 29 gennaio 2021, n. 2145. )
PAROLE CHIAVE: ordinanza - ingiunzione - opposizione - sospensione dei termini
COMMENTO
L’importanza applicativa della decisione giustifica lo sconfinamento nel diritto processuale civile.
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