argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I medici specializzandi devono essere assicurati presso l’Inail, ai sensi dell’art. 4 del d. P. R. n. 1124 del 1965.
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Si legge in motivazione: “è evidente l’intento (…) di apprestare tutela assicurativa in favore dei medici specializzandi secondo lo schema tipico dell’assicurazione pubblica gestita dall’Inail, trattandosi di obbligo imposto all’azienda sanitaria, soggetto diverso dall’assicurato destinatario della protezione costituzionale, all’interno della cui organizzazione produttiva si espleta l’attività formativa che genera il rischio di lesione dell’integrità fisica e che deve trovare protezione in forma egualitaria rispetto al personale della stessa Azienda”.