argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La domanda avente a oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto “sicurezza, difesa e soccorso pubblico”, riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi dell’art. 26, comma ventesimo, della legge n. 448 del 1998 e dell’art. 3, comma secondo, del decreto legislativo n. 252 del 2005, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto previdenziale solo in modo generale e inerenti in senso stretto al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, così che la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 20 ottobre 2020, n. 2280)Articoli Correlati: riparto di giurisdizione - risarcimento del danno - previdenza complementare
Il caso è molto insolito e la soluzione è ragionevole; l’azione attiene a una domanda di risarcimento del danno e la giurisdizione è del giudice del rapporto, in questo caso quello amministrativo, visto il suo permanente carattere pubblicistico