argomento: Novitá legislative
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 23 luglio 2019
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di Avv. Valentina Zaccarelli
Tramite il decreto 23 luglio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dettato le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del c. d. terzo settore.
Tali linee guida sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 214 del giorno 12 settembre 2019.
La valutazione dell’impatto sociale (c. d. vis) delle attività svolte dagli enti del c. d. terzo settore è una valutazione sia quantitativa, sia qualitativa, sul breve, sul medio e sul lungo periodo degli effetti prodotti sulle comunità di riferimento dalle attività degli enti del c. d. terzo settore rispetto agli obiettivi programmati. In particolare, la valutazione dell’impatto sociale è lo “strumento attraverso il quale gli enti di terzo settore comunicano ai propri stakeholders[1] la efficacia nella creazione di valore sociale ed economico, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando la attrattività nei confronti dei finanziatori esterni”.
In altre parole, la predetta valutazione deve consentire di “valutare, sulla base du dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Inoltre, essa deve rendere disponibili agli stakeholder informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate”.
La valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del c. d. terzo settore ha a oggetto “gli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da essi (gli enti del c. d. terzo settore, n. d. r.) svolte” e prevede un “sistema di indici e di indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale”.
Il fine della valutazione è fare emergere e permettere di conoscere il valore sociale aggiunto generato, i cambiamenti sociali prodotti e la sostenibilità della azione sociale.
Molteplici sono i metodi per misurare l’impatto sociale. Ogni metodo è caratterizzato da un particolare tipo di logica costituita da una peculiare metrica e da una specifica tecnica di misurazione. Gli enti del c. d. terzo settore possono scegliere la metrica più adeguata alla tipologia di attività svolta e ai progetti posti in essere.
Inoltre, la valutazione può avere una articolazione e una complessità differenti in ragione delle dimensioni dell’ente, nonché in ragione della forma giuridica adottata.
In ogni caso, la predetta valutazione deve ispirarsi ad alcuni principi, quali la intenzionalità, vale a dire la connessione alla valutazione di obiettivi strategici della organizzazione; la rilevanza, vale a dire la inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria della attività svolta; la affidabilità, vale a dire la raccolta di informazioni precise, veritiere ed eque e la specifica indicazione delle fonti dei dati; la misurabilità, vale a dire la opportuna misurazione delle attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri oggettivi; la comparabilità nel tempo; la trasparenza e la comunicazione.
I dati qualitativi e quantitativi devono essere raccolti e resi disponibili agli stakeholders.
Gli enti del c. d. terzo settore possono avvalersi del supporto fornito dai centri di servizio per il volontariato e dalle reti associative nazionali.
Le linee guida predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali definiscono “criteri e metrologie condivisi secondo i quali gli enti di terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate”.
Dunque, le linee guida sono uno “strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile sul medio e sul lungo termine”. Inoltre, esse hanno “valore promozionale”.
La previsione di linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del c. d. terzo settore è un ulteriore strumento di trasparenza introdotto dalla riforma del c. d. terzo settore. Infatti, tali linee guida sono successive a quelle per la redazione del bilancio sociale (già adottate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019).
La valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del c. d. terzo settore serve a fare emergere e a fare conoscere il valore sociale aggiunto generato dalla attività degli stessi enti, i cambiamenti sociali prodotti e la sostenibilità degli interventi.
Tuttavia, la possibilità di avvalersi di misure e di misuratori eterogenei, adattabili ai diversi contesti, potrebbe determinare alcune difformità nelle pratiche valutative[2].
[1] Tutti i soggetti (individui od organizzazioni) portatori di interessi. Nel caso di specie, sono stakeholders i finanziatori e i donatori, i beneficiari ultimi dell’intervento, i cittadini interessati a conoscere come sono impiegate le risorse pubbliche, i soggetti pubblici interessati.
[2] F. Mento, Cosa non va nelle linee guida sulla valutazione d’impatto sociale, vita.it.