Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

07/08/2019 - La Autorità europea per il lavoro (European Labour Authority, ELA).

argomento: Novitá legislative

Regolamento (Ue) 2019 / 1149 del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea.

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Introduzione.

 

Il regolamento (Ue) 2019 / 1149 del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione europea ha istituito la Autorità europea del lavoro (European Labour Authority, ELA), la quale ha sede in Bratislava (Slovacchia).

 

  1. Compiti.

 

La Autorità europea del lavoro è stata istituita per assistere gli Stati membri e la Commissione della Unione europea nella effettiva applicazione e la esecuzione del diritto europeo in materia di mobilità dei lavoratori nel territorio della Unione europea, nonché in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno della stessa Unione europea (capo primo, art. 1, secondo paragrafo). In altre parole, la Autorità europea del lavoro dovrebbe contribuire ad assicurare la equa mobilità dei lavoratori sul territorio della Unione europea. Inoltre, la Autorità europea del lavoro dovrebbe assistere gli Stati membri e la Commissione della Unione europea nel coordinamento dei sistemi sociali della stessa Unione europea (art. 2). Al riguardo, in particolare, la Autorità europea del lavoro dovrebbe cooperare con gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato (art. 1, quinto paragrafo).

Gli specifici compiti attribuiti alla Autorità europea del lavoro sono elencati nel capo secondo del regolamento (Ue) 2019 / 1149. Tra i compiti attribuiti alla Autorità europea del lavoro vi è anche la mediazione in caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a singoli casi di applicazione del diritto europeo (fatte salve le competenze della Corte di giustizia della Unione europea) (art. 13).

Nel compiere le sue attività, la Autorità europea del lavoro deve rispettare la diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e la autonomia delle parti sociali (considerando n. 46). Infatti, il regolamento (Ue) 2019 / 1149 non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Unione europea, quali il diritto e la libertà di sciopero (art. 1, terzo paragrafo). Altresì, il regolamento istitutivo non pregiudica gli accordi bilaterali e gli accordi di cooperazione amministrativa esistenti tra gli Stati membri, compresi gli accordi in materia di ispezioni concertate e congiunte (art. 1, ultimo paragrafo).

L’ambito delle attività della Autorità europea del lavoro riguarda specifici atti giuridici della Unione europea, comprese le relative modificazioni. Questi atti sono elencati, in modo tassativo, dal regolamento istitutivo (art. 1, quarto paragrafo).

 

  1. Composizione.

 

La Autorità europea del lavoro è costituita da un consiglio di amministrazione, da un direttore esecutivo e da un “gruppo di portatori di interessi” (art. 16, primo paragrafo). Inoltre, la Autorità europea del lavoro può istituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti (rappresentati degli Stati membri, rappresentanti della Commissione della Unione europea, esperti esterni o loro combinazione) per la esecuzione di compiti specifici o per determinati ambiti strategici (art. 16, secondo paragrafo).

La Autorità europea del lavoro è un organismo della Unione europea dotato di personalità giuridica (art. 3) e, come tale, è dotata di un bilancio autonomo (capo quarto e considerando n. 34).

 

  1. Considerazioni finali.

 

La istituzione della Autorità europea del lavoro costituisce un altro passo in avanti in materia di mobilità dei lavoratori nel territorio della Unione europea.