Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

15/07/2019 - Le previsioni del c. d. decreto cultura in materia di lavoro.

argomento: Novitá legislative

Decreto legge 28 giugno 2019, n. 59 (c. d. decreto cultura)

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di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Premessa.

Dal giorno 30 giugno 2019 è in vigore il decreto legge 28 giugno 2019, n. 59 (c. d. decreto cultura), il quale dispone misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, nonché misure di sostegno e di finanziamento del settore del cinema e del settore audiovisivo, delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020.

In particolare, per ciò che concerne il diritto del lavoro, è prevista la possibilità per le fondazioni lirico sinfoniche di stipulare contratti individuali di lavoro sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, in parte in deroga alla disciplina comune e, comunque, nel rispetto di nuove disposizioni introdotte all’uopo.

 

  1. Le assunzioni a tempo determinato.

Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996 (vale a dire le fondazioni lirico sinfoniche nate dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale) e la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari possono stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e di pari categoria legale rispetto a quelle svolte dai lavoratori assenti in via temporanea che occorre sostituire.

Altresì, le fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare uno o più contratti individuali di lavoro a tempo determinato in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendano necessario disporre di ulteriore personale artistico e tecnico.

Inoltre, per gli stessi motivi, i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere prorogati e rinnovati.

In ogni caso, i predetti contratti devono essere stipulati con atto scritto, a pena di nullità. Sempre a pena di nullità, i suddetti contratti devono recare la indicazione espressa della condizione in ragione della quale è ammessa la assunzione.

Infine, i contratti a tempo determinato devono avere una durata complessiva non superiore a diciotto mesi, anche non continuativi e, entro il predetto limite di durata, sono ammessi proroghe e rinnovi.

La disciplina esplicata non si applica ai contratti di lavoro per lo svolgimento di attività stagionali.

La eventuale nullità del contratto non ne determina la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto al solo risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (primo comma dell’art. 1).

 

  1. Le assunzioni a tempo indeterminato.

Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato dopo avere esperito apposite procedure selettive di carattere pubblico. A tale fine, a pena di nullità, con un loro provvedimento, le predette fondazioni stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione europea, nonché nel rispetto dei principi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (vale a dire dei principi che regolano il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, quali, a titolo esemplificativo: economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità).

Le controversie in materia di validità del provvedimento della fondazione e di validità delle procedure di reclutamento del personale sono devolute al giudice ordinario.

In ogni caso, le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette a limiti di contingentamento e a limiti di dotazione organica e devono sempre essere compatibili con il bilancio della fondazione (secondo comma dell’art. 1).