argomento: Novitá legislative
Decreto legge 28 giugno 2019, n. 59 (c. d. decreto cultura)
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di Avv. Valentina Zaccarelli
Dal giorno 30 giugno 2019 è in vigore il decreto legge 28 giugno 2019, n. 59 (c. d. decreto cultura), il quale dispone misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, nonché misure di sostegno e di finanziamento del settore del cinema e del settore audiovisivo, delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020.
In particolare, per ciò che concerne il diritto del lavoro, è prevista la possibilità per le fondazioni lirico sinfoniche di stipulare contratti individuali di lavoro sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, in parte in deroga alla disciplina comune e, comunque, nel rispetto di nuove disposizioni introdotte all’uopo.
Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996 (vale a dire le fondazioni lirico sinfoniche nate dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale) e la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari possono stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e di pari categoria legale rispetto a quelle svolte dai lavoratori assenti in via temporanea che occorre sostituire.
Altresì, le fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare uno o più contratti individuali di lavoro a tempo determinato in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendano necessario disporre di ulteriore personale artistico e tecnico.
Inoltre, per gli stessi motivi, i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere prorogati e rinnovati.
In ogni caso, i predetti contratti devono essere stipulati con atto scritto, a pena di nullità. Sempre a pena di nullità, i suddetti contratti devono recare la indicazione espressa della condizione in ragione della quale è ammessa la assunzione.
Infine, i contratti a tempo determinato devono avere una durata complessiva non superiore a diciotto mesi, anche non continuativi e, entro il predetto limite di durata, sono ammessi proroghe e rinnovi.
La disciplina esplicata non si applica ai contratti di lavoro per lo svolgimento di attività stagionali.
La eventuale nullità del contratto non ne determina la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto al solo risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (primo comma dell’art. 1).
Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato dopo avere esperito apposite procedure selettive di carattere pubblico. A tale fine, a pena di nullità, con un loro provvedimento, le predette fondazioni stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione europea, nonché nel rispetto dei principi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (vale a dire dei principi che regolano il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, quali, a titolo esemplificativo: economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità).
Le controversie in materia di validità del provvedimento della fondazione e di validità delle procedure di reclutamento del personale sono devolute al giudice ordinario.
In ogni caso, le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette a limiti di contingentamento e a limiti di dotazione organica e devono sempre essere compatibili con il bilancio della fondazione (secondo comma dell’art. 1).