Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

05/01/2022 - Breve commento sul c. d. super green pass e sulle ultime disposizioni in tema di vaccinazione anti virus denominato Covid - 19.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 282 del giorno 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 172 del 2021, il quale introduce “misure urgenti per il contenimento della epidemia da Covid – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Nello specifico, il decreto legge n. 172 del 2021: - introduce il c. d. super green pass; - estende l’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori

» visualizza: il documento (decreto legge n. 172 del 2021) scarica file

Articoli Correlati: obbligo Green pass - super green pass - pericolo alla salute - diritto alla conservazione del posto di lavoro

di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Il c. d. super green pass.

 

Con il decreto legge n. 172 del 2021 la certificazione verde si sdoppia: dal giorno 6 dicembre 2021 convivono:

  1. una certificazione verde a carattere “base”, rilasciata in seguito a un tampone con esito negativo e con validità variabile a seconda della tipologia di tampone effettuato (quarantotto ore in caso di tampone antigienico, settantadue ore in caso di tampone molecolare);
  2. una certificazione verde a carattere “rafforzato”, rilasciata in seguito alla compiuta vaccinazione o in seguito alla avvenuta guarigione dal virus c. d. Covid – 19 e con validità variabile a seconda della condizione di rilascio (nove mesi in caso di compiuta vaccinazione, sei mesi in caso di avvenuta guarigione).

Solo con la certificazione verde a carattere “rafforzato” (c. d. super green pass) non vi sono limitazioni alla vita sociale in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione. In particolare, è possibile accedere a cinema, teatri, concerti, discoteche, feste, cerimonie pubbliche e ristoranti al chiuso.

Invece, in caso di possesso del c. d. green pass a carattere “base” vi sono limitazioni in ragione della zona. Almeno sino al giorno 15 gennaio 2022, in zona bianca e in zona gialla e possibile fruire della mensa aziendale, dei mezzi di trasporto nazionali, interregionali e regionali, dei tram, degli autobus, della metropolitana, di palestre, di piscine, di impianti sciistici, di musei, di parchi divertimenti, di fiere, di convegni, di hotel e di strutture ricettive. Invece, non è possibile accedere a ristoranti al chiuso, discoteche, stadi, cinema, teatri, sale concerto, feste e cerimonie pubbliche. Inoltre, in zona gialla l’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto. In zona arancione è possibile solo fruire degli alberghi e delle altre strutture ricettive ed è precluso lo spostamento al di fuori del comune di residenza, fatti salvi i casi di lavoro, necessità e urgenza. In ogni caso e in zona rossa è consentito il libero accesso alle attività considerate essenziali, quali supermercati, farmacie, uffici pubblici, parrucchieri e negozi.

Nessuna modificazione è intervenuta alle disposizioni in essere in materia di accesso ai luoghi di lavoro.

Sono previsti controlli a campione da parte delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Ulteriori informazioni possono essere trovate sui siti internet ufficiali quali governo.it/it/coronavirus; salute.gov.it; dgc.gov.it.

 

  1. Estensione dell’obbligo vaccinale.

Dal giorno 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale (inteso anche come completamento del ciclo vaccinale mediante la somministrazione della terza dose) è esteso:

- ai sanitari;

- al personale delle cc. dd. rsa e delle strutture che ospitano soggetti fragili, compreso quello in outsourcing;

- al personale amministrativo impiegato nelle strutture autorizzate all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, fatta eccezione per quello in outsourcing;

- al personale scolastico, anche di scuole non paritarie, di servizi educativi per la infanzia (quali nidi, spazi gioco, centri con frequenza flessibile, servizi educativi domiciliari), centri provinciali per la istruzione degli adulti, sistemi regionali di istruzione e di formazione professionale e tecnica superiore;

- forze dell’ordine (quali polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera);

- polizia locale;

- personale della difesa (quali carabinieri, esercito, marina, aeronautica);

- personale del soccorso pubblico (vigili del fuoco);

- servizi segreti;

- personale che svolge, a qualsiasi titolo, attività lavorativa alle dirette dipendenze delle rispettive amministrazioni.

In altre parole, il presupposto dell’obbligo vaccinale non è più il luogo di svolgimento della prestazione, ma è di natura soggettiva, vale a dire la appartenenza a una delle suindicate categorie.

Sono esonerati dall’obbligo vaccinale solo coloro che corrono un accertato pericolo per la salute, legato a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari ministeriali. Nella ipotesi in cui tali soggetti siano lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può adibirli a mansioni diverse, sempre nel rispetto delle precauzioni anti contagio. Invece, qualora si tratti di liberi professionisti, essi devono applicare un protocollo speciale adottato con decreto ministeriale.

Il mancato rispetto del citato obbligo è sanzionato con la sospensione della prestazione lavorativa sino alla avvenuta vaccinazione o, in mancanza, non oltre il giorno 15 giugno 2022. Alla sospensione (che non costituisce provvedimento disciplinare) consegue la non erogazione di alcuna retribuzione, né di altro compenso o emolumento, comunque denominato (con consequenziale mancata contribuzione) e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.