Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

02/11/2021 - La conversione in legge del decreto legge n. 111 del 2021.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

Il decreto legge n. 111 del 2021, recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

» visualizza: il documento (decreto legge n. 111 del 2021.) scarica file

Articoli Correlati: certificazione verde - obbligo Green pass - attività universitarie - istruzione formazione professionale

di avv. Valentina Zaccarelli

In particolare:

- è stato esteso l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la c. d. certificazione verde al personale dei servizi educativi per la infanzia dell’art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, dei centri provinciali per la istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e di formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative e alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica o alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;

- è stata prevista la possibilità di sostituire la c. d. certificazione verde con un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato attestante la soddisfazione di una delle condizioni del secondo comma dell’art. 9 del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021;

- è stato previsto che il personale non in possesso della c. d. certificazione verde sia considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato, con successiva sospensione del rapporto di lavoro decorsi cinque giorni di assenza ingiustificata, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato di sostituzione di durata non superiore a quindici giorni;

- è stato esteso l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio – assistenziali e socio – sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

- le tutele previste per i lavoratori fragili sono state prorogate dal giorno 30 giugno 2021 al giorno 31 dicembre 2021.