Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

19/07/2021 - Le ulteriori modifiche alla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

La legge 17 giugno 2021, n. 87 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 146 del giorno 21 giugno 2021 e in vigore dal giorno successivo) ha: - abrogato il decreto legge n. 56 del 2021, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e il decreto legge n. 65 del 2021, recante “misure urgenti relative alla emergenza epidemiologica da Covid – 19”; - convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 52 del 2021, recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione della epidemia da Covid – 19”. Con particolare riferimento ai profili giuslavoristici, in sede di conversione è stato inserito l’art. 11 bis, recante “disposizioni urgenti in materia di lavoro agile”, il quale ha apportato alcune modificazioni all’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, e al primo comma dell’art. 14 della legge n. 124 del 2015, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. Le modificazioni all’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Secondo il nuovo testo dell’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva (ove previsto) e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2021, in deroga alle misure del terzo comma dell’art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei loro dipendenti e la erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone la articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con la utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate della lett. b) del primo comma del citato art. 87, a condizione che la erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

 

  1. Le modificazioni al primo comma dell’art. 14 della legge n. 124 del 2015.

 

In seguito alle modificazioni apportate al decreto legge n. 52 del 2021 in sede di conversione in legge, le amministrazioni pubbliche adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la attuazione non solo del telelavoro, ma anche del lavoro agile.

Con particolare riferimento al lavoro agile, sia in caso di adozione del c. d. piano organizzativo del lavoro agile (pola), sia in caso di sua mancata adozione, la percentuale di personale dipendente che può avvalersi di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è ora pari al quindici per cento.