argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Con il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 erano state previste alcune misure di sostegno in favore dei lavoratori, subordinati e autonomi, genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare, era stata prevista la possibilità di: - svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (primo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - astenersi dal lavoro percependo una indennità e godendo della contribuzione figurativa (secondo e terzo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione, né di alcuna indennità, e senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro (quinto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021); - fruire di bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (sesto comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021). Il decreto legge n. 30 del 2021 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 112 del giorno 12 maggio 2021 e in vigore dal giorno successivo).
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di avv. Valentina Zaccarelli
Le principali modificazioni apportate dalla legge di conversione.
La legge di conversione del decreto legge n. 30 del 2021 ha inserito anche la sospensione dell'attività educativa tra le condizioni per potere beneficiare dello svolgimento della prestazione in modalità agile e per potere astenersi dal lavoro (art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021).
Inoltre, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile è stata estesa a “entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali”, possibilità fruibile anche nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura (primo comma bis e secondo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021, introdotto dalla legge di conversione).
Infine, con particolare riferimento alla prestazione della attività lavorativa in modalità agile, è stato riconosciuto al lavoratore il c. d diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, diritto necessario alla tutela dei tempi di riposo e della salute. Il diritto è esercitabile nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti con il datore di lavoro e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. In ogni caso, l’esercizio del diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro, né sui trattamenti retributivi (primo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021, introdotto dalla legge di conversione).