Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

27/02/2021 - Lotta contro la violenza e le molestie sul lavoro: la ratifica della convenzione Oil n. 190.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

L’Italia è stata tra i primi Paesi membri a ratificare la convenzione della Organizzazione internazionale del lavoro n. 190, avente a oggetto la eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro. In particolare, la convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dalla legge 15 gennaio 2021, n. 4, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 20 del giorno 26 gennaio 2021.

» visualizza: il documento (legge 15 gennaio 2021, n. 4) scarica file

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di avv. Valentina Zaccarelli

  1. La Convenzione Oil n. 190.

 

Il giorno 21 giugno 2019, la Conferenza del centenario della Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato a Ginevra la convenzione n. 190 (e la raccomandazione n. 206) sulla eliminazione della violenza e delle molestie che si verificano in occasione di lavoro o in connessione con lo svolgimento della attività lavorativa o che scaturiscono dal lavoro.

In particolare, costituiscono “luogo di lavoro”: il posto di lavoro, compresi gli spazi pubblici e gli spazi privati che rappresentano luogo di lavoro; i luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione; i luoghi destinati alla pausa o alla pausa per il pranzo; i luoghi di utilizzo dei servizi igienico – sanitari; gli spogliatoi; l’interno degli alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro; i luoghi in cui si svolgono eventi o attività sociali correlate con il lavoro.

Invece, costituiscono “occasione di lavoro”: gli spostamenti e i viaggi di lavoro o di formazione; gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro; le comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie della informazione e della comunicazione.

La convenzione Oil n. 190 chiede agli Stati membri di adottare provvedimenti che:

  1. vietino e contrastino la violenza e le molestie sul lavoro (c. d. tolleranza zero);
  2. prevedano e attuino misure di prevenzione, nonché misure di orientamento, attività educative e formative e iniziative di sensibilizzazione;
  3. istituiscano meccanismi di monitoraggio;
  4. garantiscano meccanismi di ispezione e di indagine efficaci, anche mediante il coinvolgimento dell’Ispettorato del lavoro o di altri organismi competenti;
  5. stabiliscano misure sanzionatorie;
  6. assicurino l’accesso alle vittime a meccanismi di ricorso, di risarcimento e di sostegno.

Per il raggiungimento dell’obiettivo (eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro) è opportuno un “approccio integrato”, vale a dire il coinvolgimento non solo della legislazione del lavoro, ma anche delle politiche sulle pari opportunità e non discriminazione, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la legislazione penale.

Inoltre, è necessario non solo adottare nuove disposizioni legislative, ma anche revisionare i testi normativi già esistenti (come il c. d. codice sulle pari opportunità e il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

  1. Conclusioni.

 

Secondo la convenzione Oil n. 190, la violenza e le molestie sul lavoro hanno ripercussioni sia sulla salute fisica e sessuale delle persone colpite, sia sulle loro relazioni e sul loro ambiente sociale e familiare.

Inoltre, si tratta di un fenomeno molto diffuso, ma quasi mai denunciato dalle vittime.

Si auspica che, con la ratifica della convenzione Oil n. 190 e con la espansione e la intensificazione delle iniziative già in corso, le vittime di violenza e di molestie sul lavoro possano avere più fiducia nel riportarle e nel denunciarle, anche a fronte di un certo (e giusto) risarcimento del danno e di un indispensabile sostegno.